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Siepe condominiale nel giardino privato: la manutenzione segue funzione e decoro

La collocazione materiale non basta a trasferire ogni costo sull’occupante quando il verde serve l’intero edificio.


Una siepe che nasce su area comune o costituisce un elemento unitario del disegno condominiale non perde la propria funzione collettiva soltanto perché alcuni rami si estendono in un giardino privato. Per stabilire chi debba curarla occorre verificare il titolo, il regolamento, la collocazione delle radici, l’impianto di irrigazione e soprattutto la funzione svolta rispetto al decoro dell’edificio.


La Corte di cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 3666 del 18 aprile 1994, ha affermato che tutti i condòmini possono essere tenuti a contribuire alla potatura di alberi collocati su suolo esclusivo quando le piante siano funzionali al decoro dell’intero fabbricato. Lo stesso principio è stato ripreso dalla Corte di cassazione, ordinanza n. 22573 del 16 ottobre 2020, che ha valorizzato l’utilità ornamentale comune anche in presenza di proprietà privata del terreno.


Il criterio non trasforma qualsiasi vegetazione privata in bene condominiale. La manutenzione resta individuale quando riguarda il normale godimento del giardino esclusivo e non emerge una funzione estetica o strutturale a vantaggio dello stabile. Se invece la siepe forma una barriera uniforme, delimita le aree comuni, è alimentata da un impianto condominiale o compone stabilmente l’aspetto architettonico, la cura non può essere frammentata secondo il punto in cui ricadono i rami.


L’amministratore, nell’ambito della manutenzione ordinaria delle parti comuni, può disporre gli interventi necessari senza attendere ogni volta una delibera, purché la spesa rientri nella gestione approvata e non abbia carattere straordinario. Deve inoltre coordinare l’accesso temporaneo al giardino privato, concordando modalità che limitino il disagio e tutelino persone e beni. Il proprietario o il conduttore non può impedire senza motivo l’esecuzione di opere indispensabili, ma conserva il diritto a ricevere un preavviso adeguato.


In caso di inerzia, è utile inviare una richiesta formale con fotografie, indicazione dell’impianto comune e richiamo al regolamento. La ripartizione finale delle spese dipende dalla funzione concreta della siepe, non dalla sola linea catastale che separa lo spazio comune da quello in uso esclusivo.

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