Comproprietari in assemblea: senza voto unitario scatta l’astensione
La Cassazione chiarisce come deve essere conteggiata la partecipazione quando una stessa unità immobiliare appartiene pro indiviso a più soggetti
Quando un’unità immobiliare appartiene pro indiviso a più soggetti, in assemblea condominiale quella proprietà non può esprimere una pluralità di voti. La Corte di cassazione, sezione II civile, con la sentenza 20 luglio 2026 n. 23548, ribadisce che i comproprietari devono concorrere alla formazione di una volontà unitaria, destinata a valere come unico voto ai fini delle maggioranze previste dall’articolo 1136 del Codice civile.
Il principio discende dall’articolo 67, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile: qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea. La regola evita che la contitolarità moltiplichi artificiosamente il peso della medesima unità e garantisce che il voto sia riferibile al bene nella sua interezza, tanto sotto il profilo personale quanto sotto quello millesimale.
Il punto più delicato riguarda l’ipotesi in cui i comproprietari presenti non riescano a raggiungere un’intesa sulla posizione da assumere. In tal caso non è possibile scomporre il voto in quote favorevoli e contrarie né attribuire a ciascun contitolare una frazione autonoma dei millesimi. In mancanza di una volontà comune, la posizione dell’unità deve essere considerata come astensione, perché manca un voto unitario validamente riferibile alla comproprietà.
La soluzione incide direttamente sul calcolo delle maggioranze assembleari. L’amministratore e il presidente dell’assemblea devono quindi verificare non soltanto la presenza dei comproprietari, ma soprattutto l’esistenza di una posizione univoca. Il dissenso interno alla comunione non può essere trasferito nel procedimento condominiale come pluralità di voti.
La regola tutela anche l’affidabilità del verbale: deve risultare con chiarezza quale voto sia stato espresso per l’unità in comproprietà oppure, in assenza di accordo, che la stessa sia stata computata tra gli astenuti. L’unitarietà del voto costituisce così una condizione essenziale per il corretto funzionamento dell’assemblea e per la verifica successiva della validità della deliberazione.






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