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Bilancio non approvato: il compenso dell’amministratore può essere comunque dovuto

L’assenza della delibera rende più rigorosa la prova del credito, ma non cancella il contratto di mandato e l’attività svolta.


La mancata approvazione del rendiconto non determina, da sola, la perdita del diritto al compenso dell’amministratore. Il credito nasce dall’incarico conferito dall’assemblea e dall’attività gestoria effettivamente svolta, secondo le regole del mandato oneroso. L’approvazione del bilancio semplifica la posizione del professionista perché vale come riconoscimento delle poste passive specificamente indicate; la sua assenza non estingue però il rapporto contrattuale.


L’amministratore che chiede il pagamento deve fornire una prova più completa. Occorre produrre la delibera di nomina o conferma, il preventivo analitico del compenso richiesto dall’articolo 1129, quattordicesimo comma, del Codice civile, la documentazione delle prestazioni eseguite e il criterio utilizzato per quantificare eventuali attività straordinarie. Non è sufficiente richiamare una somma generica o inserire unilateralmente l’importo in un rendiconto mai approvato.


Il condominio può contestare l’esistenza dell’incarico, l’adempimento, la misura del compenso o la duplicazione di voci già comprese nell’onorario ordinario. Può inoltre opporre danni derivanti da specifiche violazioni, purché le contestazioni siano provate e causalmente collegate alla gestione. La mancata approvazione del bilancio assume quindi valore probatorio e gestionale, non produce una sanzione automatica di gratuità.


Particolare attenzione richiedono i compensi straordinari. La percentuale sui lavori o le maggiorazioni per attività ulteriori devono risultare dall’offerta accettata, dalla delibera o da un accordo successivo chiaramente documentato. In mancanza, il giudice non può ricostruire liberamente una remunerazione priva di base contrattuale, salvo i criteri applicabili al mandato e alle prestazioni professionali dimostrate.


Per il condominio è utile verbalizzare con precisione nomina, durata, compenso ordinario, prestazioni aggiuntive e condizioni della proroga. Per l’amministratore è essenziale mantenere una contabilità trasparente e separare le spese anticipate dal proprio onorario. Il rendiconto non approvato rende il recupero più complesso, ma lascia aperta la verifica giudiziale sull’incarico effettivo e sull’utilità della prestazione resa.

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