Canna fumaria e immissioni: il giudice deve misurare il disagio reale
La Cassazione impone un accertamento concreto sulla normale tollerabilità quando fumi, odori e vapori compromettono l’abitazione vicina.
La presenza di una canna fumaria a servizio di un locale pubblico non attribuisce al gestore un diritto incondizionato a riversare fumi, odori, vapori o gas verso le abitazioni vicine. Con l’ordinanza della Corte di cassazione, seconda sezione civile, n. 22820 del 6 luglio 2026, i giudici hanno ribadito che la denuncia di una molestia nel godimento dell’immobile obbliga il giudice di merito a verificare in concreto il superamento della normale tollerabilità prevista dall’articolo 844 del Codice civile.
L’accertamento non può essere sostituito da valutazioni astratte sulla legittimità dell’attività commerciale o sulla regolarità formale dell’impianto. Occorre esaminare lo stato dei luoghi, la frequenza e l’intensità delle esalazioni, la destinazione residenziale dell’unità coinvolta, gli orari di esercizio e l’effettiva incidenza sulla vita domestica. Anche una canna fumaria installata su una parte comune può quindi diventare fonte di responsabilità quando impedisce di aprire le finestre, utilizzare balconi e terrazzi o soggiornare normalmente nei locali.
Il criterio del contemperamento tra esigenze della produzione e diritto di proprietà non pone i due interessi sullo stesso piano in modo automatico. Quando l’attività economica entra in conflitto con la salute, la tranquillità e l’abitabilità della casa, il giudice deve individuare la soluzione tecnica capace di eliminare o ridurre le immissioni, fino alla rimozione o ricollocazione dell’impianto se gli interventi meno invasivi risultano insufficienti.
Il condòmino interessato deve documentare il fenomeno con segnalazioni, fotografie, testimonianze e, quando necessario, rilievi tecnici. L’amministratore va coinvolto se il manufatto insiste sulle parti comuni o se la vicenda riguarda obblighi previsti dal regolamento. La tutela può comprendere un provvedimento inibitorio, l’esecuzione delle opere necessarie e il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale, purché ne siano provati esistenza e collegamento causale con le immissioni.





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