Mediazione condominiale, i motivi nuovi in giudizio rischiano l’improcedibilità
- Luca Baj

- 19 ore fa
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L’impugnazione della delibera deve mantenere una sostanziale corrispondenza con oggetto e ragioni prospettati nella fase conciliativa
Nelle controversie condominiali soggette a mediazione obbligatoria, l’istanza presentata all’organismo e la successiva domanda giudiziale devono riferirsi alla medesima controversia. Il principio di simmetria tra mediazione e giudizio è decisivo nell’impugnazione delle delibere: motivi del tutto nuovi possono risultare improcedibili.
L’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 richiede che la domanda di mediazione indichi organismo, parti, oggetto e ragioni della pretesa. Non è necessario redigere un atto con il formalismo della citazione, ma la controparte deve essere posta nella condizione di comprendere quale deliberazione venga contestata e quali siano i fatti essenziali sui quali si fonda la contestazione. Solo così la fase conciliativa può svolgere effettivamente la propria funzione.
La giurisprudenza di merito ha sviluppato orientamenti non sempre coincidenti sull’intensità della corrispondenza richiesta. Alcune decisioni valorizzano soprattutto l’identità del nucleo fattuale e del petitum sostanziale; altre richiedono che nell’istanza siano già individuati con sufficiente precisione i motivi di invalidità che saranno poi dedotti davanti al giudice. Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, con sentenza 16 gennaio 2026 n. 390, ha adottato una lettura rigorosa, dichiarando improcedibile un’impugnazione per l’eccessiva genericità della preventiva istanza.
La cautela è particolarmente importante perché, ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs n. 28/2010, la mediazione costituisce condizione di procedibilità nelle controversie in materia di condominio. Inoltre, per le delibere annullabili opera il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 1137 del Codice civile.
La domanda di mediazione non dovrebbe quindi limitarsi alla formula generica “impugnazione della delibera”, ma identificare i fatti, i capi contestati e le ragioni sostanziali della pretesa. In giudizio è possibile affinare l’argomentazione giuridica, mentre l’introduzione di un diverso nucleo fattuale rischia di collocare la nuova censura fuori dal perimetro della mediazione effettivamente esperita.





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