Rinnovabili, la Consulta ferma le moratorie regionali sulle autorizzazioni
- Luca Baj

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La sentenza n. 144/2026 chiarisce che le aree non idonee non equivalgono a un divieto assoluto: restano i poteri di pianificazione territoriale, ma non sono ammessi blocchi generalizzati degli impianti FER
La Corte costituzionale ribadisce che le Regioni non possono trasformare la pianificazione territoriale in una moratoria generalizzata delle autorizzazioni. Con la sentenza n. 144 del 2026, depositata il 23 luglio, la Consulta ha dichiarato illegittimo l’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31, che sospendeva i procedimenti relativi agli impianti da fonti rinnovabili nelle aree non qualificate come idonee e impediva nuove istanze, salvo quelle destinate all’autoconsumo o alle comunità energetiche.
La norma subordinava la ripresa dell’attività amministrativa all’adozione di un regolamento, previsto entro novanta giorni, contenente direttive per gli impianti nelle aree non idonee. Secondo la Corte, però, il meccanismo produceva un arresto automatico e generalizzato dell’iter autorizzativo, senza distinguere tra procedimenti appena avviati e pratiche già in fase avanzata. La temporaneità della sospensione non è stata ritenuta sufficiente a renderla compatibile con il quadro costituzionale.
Il nodo riguarda il rapporto tra competenze regionali e principi nazionali ed europei. La produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia rientrano nella competenza legislativa concorrente prevista dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione: alle Regioni spetta uno spazio normativo rilevante, ma nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Per la Sardegna si aggiungono le competenze dello Statuto speciale, che non consentono di derogare agli obiettivi unitari della politica energetica.
La Consulta ha richiamato il principio già espresso dall’articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, secondo cui nelle more dell’individuazione delle aree idonee non possono essere introdotte moratorie o sospensioni dei termini dei procedimenti autorizzativi. La disposizione è stata poi abrogata nell’ambito della riforma introdotta dal decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, ma la Corte ha chiarito che l’abrogazione non impediva di considerarla nel quadro normativo rilevante per giudicare la legge regionale.
La pronuncia conferma un principio decisivo: la qualificazione di un’area come non idonea non equivale a un divieto assoluto e preventivo di realizzare impianti FER. Le aree idonee servono soprattutto a favorire procedimenti più rapidi e semplificati; al di fuori di esse resta possibile valutare i progetti attraverso i procedimenti ordinari, nei quali devono essere ponderati gli interessi ambientali, paesaggistici, urbanistici e produttivi.
Resta il potere delle Regioni di pianificare il territorio e tutelare paesaggio, suolo agricolo e patrimonio culturale. Ciò che viene escluso è l’utilizzo della pianificazione per impedire in via generale la presentazione o l’esame delle domande. Il bilanciamento deve avvenire attraverso valutazioni puntuali, non mediante un blocco indiscriminato.
Sul piano economico, il principio incide direttamente sulla piena certezza degli investimenti nel settore delle rinnovabili. Moratorie o sospensioni generalizzate aumentano il rischio regolatorio, dilatano i tempi di sviluppo, compromettono la bancabilità dei progetti e possono incidere sui costi di finanziamento. La continuità delle procedure autorizzative assume così un valore amministrativo, industriale e finanziario, in un comparto caratterizzato da investimenti elevati e orizzonti pluriennali.
La sentenza si inserisce nel percorso già tracciato dalla Corte costituzionale contro misure regionali capaci di paralizzare lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Il riferimento resta il principio europeo della massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, funzionale agli obiettivi di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni. Le Regioni conservano poteri di governo del territorio, ma devono esercitarli senza trasformare la tutela territoriale in un divieto generalizzato agli impianti.





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