Fideiussioni bancarie, le Sezioni Unite ridisegnano i confini della nullità delle clausole ABI
- Luca Baj

- 14 ore fa
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Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, intervengono sul contenzioso relativo alle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI, precisando il perimetro applicativo della nullità antitrust già affrontata dalla sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021.
La controversia trae origine da due fideiussioni specifiche stipulate nel 2015, poste a garanzia di rapporti bancari. Le garanti, opponendosi a un decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa, avevano invocato la nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Il nodo riguarda le clausole di reviviscenza, deroga all’articolo 1957 c.c. e sopravvivenza, corrispondenti agli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI. L’accertamento del 2005 aveva individuato nella loro uniforme diffusione nell'ambito delle fideiussioni omnibus gli effetti di un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 287/1990.
Le Sezioni Unite chiariscono ora che, quando si discute di una fideiussione specifica stipulata in un periodo diverso da quello considerato dall’istruttoria amministrativa, la semplice presenza delle medesime clausole non determina automaticamente la nullità. Il giudice deve accertare se il modello negoziale concretamente utilizzato sia riconducibile a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza.
Il provvedimento di Banca d’Italia del 2005 conserva rilevanza probatoria, ma non è da solo sufficiente. La parte che invoca la nullità deve dimostrare l’esistenza dell’intesa o della pratica concordata anche rispetto alla diversa dimensione temporale e oggettiva della garanzia specifica.
Particolarmente rilevante è anche la soluzione sull’articolo 1957 c.c. La disposizione prevede la permanenza dell’obbligazione del fideiussore dopo la scadenza dell’obbligazione principale a condizione che il creditore, entro sei mesi, proponga le proprie istanze contro il debitore e le continui con diligenza.
Secondo le Sezioni Unite, qualora la fideiussione contenga una distinta clausola di pagamento “a prima richiesta”, il creditore può evitare la decadenza mediante una tempestiva richiesta stragiudiziale rivolta al garante. Ciò vale anche quando la contestuale clausola che esonera dal rispetto dei termini dell’articolo 1957 c.c. sia stata dichiarata nulla per la sua derivazione da un’intesa anticoncorrenziale.
La ragione risiede nell’autonomia funzionale delle due previsioni: la nullità della deroga ai termini dell’articolo 1957 c.c. non travolge automaticamente la clausola a prima richiesta, che non figurava tra quelle censurate dalla Banca d’Italia. Il termine resta quindi operativo, ma cambia l’attività necessaria per impedirne la decadenza: se il contratto prevede validamente il pagamento a prima richiesta, è sufficiente l’istanza stragiudiziale tempestiva.





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