Schema ABI e fideiussioni specifiche: quando opera la nullità parziale
- Luca Baj

- 7 giu
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La Cassazione estende anche alle garanzie specifiche il principio già affermato dalle Sezioni Unite, confermando la centralità dell’art. 1419 c.c. e del nesso con l’intesa anticoncorrenziale a monte
La Cassazione civile, Sez. III, con sentenza n. 15953 del 24 maggio 2026, torna sul rapporto tra schema ABI e validità delle fideiussioni specifiche, chiarendo che il rimedio della nullità parziale non resta confinato alle sole fideiussioni omnibus. Il principio si colloca nel solco delle Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021 e valorizza il collegamento tra l’intesa anticoncorrenziale a monte e il contratto stipulato a valle.
Il punto centrale è che la riproduzione, nel testo della garanzia, delle clausole già censurate dall’Autorità di vigilanza per effetti restrittivi della concorrenza è idonea a determinare l’invalidità delle sole pattuizioni colpite. In questa prospettiva, la natura specifica della fideiussione non impedisce di applicare il medesimo criterio elaborato per le garanzie omnibus: ciò che rileva non è il nomen del contratto, bensì la concreta presenza di clausole conformi allo schema illecito e la loro attitudine a perpetuarne gli effetti sul mercato.
La Corte ribadisce così la regola dettata dall’art. 1419 c.c., secondo cui la nullità di singole clausole non travolge automaticamente l’intero contratto. Opera, infatti, il principio di conservazione del negozio, con espunzione delle sole previsioni incompatibili con la disciplina antitrust, quando il regolamento residuo può continuare a vivere autonomamente. La nullità totale resta evenienza eccezionale e richiede la prova che, senza quelle clausole, le parti non avrebbero concluso la fideiussione.
Sul piano processuale, il passaggio più rilevante riguarda i poteri del giudice. Se la domanda introduce la questione di invalidità e la fattispecie integra una mera nullità parziale, il giudice può rilevarla anche d’ufficio, senza però estendere automaticamente tale rilievo alla caducazione integrale del contratto. L’effetto demolitorio totale non può essere dichiarato in via officiosa in assenza di una specifica allegazione della parte interessata e della relativa dimostrazione sull’essenzialità delle clausole espunte.
Ne emerge un assetto interpretativo che rafforza la tutela del garante, ma al tempo stesso evita soluzioni ablative indiscriminate. Per gli operatori e nella prassi bancaria, il messaggio è netto: anche le fideiussioni specifiche, se modellate sulle clausole dello schema ABI censurate in sede antitrust, possono essere colpite da nullità parziale, con permanenza del contratto per la parte compatibile con l’ordinamento.





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