Polizze unit linked, la Cassazione chiarisce quando non sono assicurazioni sulla vita
- Luca Baj

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L’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione III civile, n. 19293 dell’11 giugno 2026, affronta un tema di rilievo nella disciplina dei prodotti assicurativo-finanziari: la corretta qualificazione delle polizze unit linked quando il rischio dell’investimento incide sulla prestazione dovuta al beneficiario. Il provvedimento ribadisce che la sola denominazione contrattuale non basta a ricondurre automaticamente il rapporto allo schema dell’assicurazione sulla vita previsto dall’articolo 1882 del codice civile.
Secondo la Corte, occorre verificare in concreto l’assetto negoziale del contratto, esaminando la struttura delle obbligazioni assunte dall’impresa e la distribuzione del rischio tra le parti. Se il contratto prevede che, alla morte dell’assicurato, il beneficiario possa anche non ricevere alcun importo, o ottenere una prestazione interamente dipendente dall’andamento degli strumenti finanziari nei quali il premio è stato investito, viene meno la funzione tipica della causa assicurativa. In tale ipotesi l’evento morte non attiva una tutela patrimoniale certa, ma rappresenta l’occasione per liquidare il valore, anche nullo, di un investimento.
La pronuncia valorizza la causa concreta del contratto rispetto alla sua veste formale. In un contratto di assicurazione, l’assuntore deve farsi carico di un rischio economicamente apprezzabile, garantendo al beneficiario una prestazione collegata al verificarsi del sinistro. Quando invece il rischio grava in misura sostanziale sull’investitore e l’impresa si limita a veicolare l’impiego del premio in valori mobiliari, il regolamento contrattuale si avvicina al modello del contratto finanziario.
La qualificazione non è soltanto teorica, poiché da essa discendono conseguenze applicative rilevanti. Se il rapporto è finanziario, trovano spazio gli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti dal Tuf, in particolare dagli articoli 21, 23 e 25-bis, con un rafforzamento della tutela del contraente. Ne derivano riflessi anche sul piano processuale e probatorio, specie nelle controversie aventi ad oggetto l’inadempimento degli intermediari o la validità delle clausole.
L’ordinanza conferma che, in materia di polizze unit linked, l’interprete non può fermarsi al nomen iuris, ma deve accertare se il contratto realizzi una funzione di copertura assicurativa oppure di investimento finanziario esposto alle oscillazioni del mercato.





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