Infrastrutture finanziarie, consultazione sulla resilienza informatica
CPMI e IOSCO propongono strumenti volontari e un confronto sui rischi legati ai fornitori esterni.

CPMI e IOSCO hanno aperto una consultazione su un kit operativo per la resilienza informatica delle infrastrutture dei mercati finanziari. Il documento, pubblicato l’8 settembre, raccoglie indicazioni pratiche per rafforzare la capacità di prevenire, assorbire e gestire gli incidenti digitali. Le osservazioni potranno essere inviate entro il 1° dicembre 2026.
Gli strumenti proposti sono volontari e non vincolanti. Affiancano le indicazioni sulla resilienza informatica del 2016 e sostengono l’applicazione delle componenti operative dei principi internazionali per le infrastrutture finanziarie. Non costituiscono quindi una nuova disciplina immediatamente obbligatoria per tutti gli intermediari.
La consultazione si accompagna a un documento dedicato alla dipendenza dai fornitori terzi. L’attenzione si estende così oltre i sistemi direttamente controllati da un’infrastruttura: servizi tecnologici, collegamenti e funzioni affidate all’esterno possono diventare punti di propagazione di un’interruzione. Il tema riguarda la continuità delle attività che permettono ai mercati di funzionare, con ricadute potenziali su più partecipanti contemporaneamente.
Sul piano operativo, questa impostazione invita a considerare insieme sicurezza e continuità del servizio. Un controllo sul singolo fornitore può risultare insufficiente quando più funzioni essenziali dipendono dalla stessa organizzazione. Anche una soluzione alternativa va valutata per il tempo necessario ad attivarla e per la capacità effettiva di sostenere il carico di lavoro.
Per gli operatori, il periodo di consultazione offre uno spazio per segnalare difficoltà applicative e proporre esempi concreti. Un contributo utile può descrivere come vengono individuate le attività critiche, come si verifica il ripristino e quali informazioni mancano nei rapporti contrattuali con i fornitori. La documentazione delle prove consente di distinguere una capacità di recupero dimostrata da una disponibilità dichiarata sulla carta.





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