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Finanziamenti a imprese in crisi: responsabilità per l’aggravamento del dissesto

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 1 giorno fa
  • Tempo di lettura: 2 min

La ricezione di un finanziamento da parte di un’impresa in stato di crisi conclamata non rappresenta, di per sé, uno strumento neutro di sostegno, ma può tradursi in un fattore di ulteriore compromissione dell’equilibrio patrimoniale. L’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione I, n. 19299 dell’11 giugno 2026, chiarisce che, in un simile contesto, il ricorso al credito può assumere rilievo antigiuridico quando consente la prosecuzione imprudente dell’attività, con conseguente aggravamento del dissesto a danno dei creditori.

Secondo il principio espresso dalla Suprema Corte, il soggetto finanziato, ottenendo nuova provvista in presenza di una crisi ormai manifesta, si sottrae al ricorso a strumenti alternativi di regolazione della crisi e si espone al rischio concreto di incrementare il pregiudizio per il ceto creditorio. Il punto centrale è che il finanziamento, anziché favorire il risanamento, può divenire il mezzo attraverso cui si prolunga una gestione non più sostenibile, con erosione ulteriore della garanzia patrimoniale.

Sul versante del soggetto erogante, la Corte evidenzia che anche il finanziatore concorre, con la propria condotta, all’aggravamento del dissesto quando concede credito in un quadro di insolvenza o di crisi conclamata. Tale comportamento lo espone non solo al rischio economico della mancata restituzione, ma anche a un profilo di responsabilità per il danno arrecato ai creditori, ove il prestito abbia consentito la prosecuzione di un’attività destinata a peggiorare la situazione debitoria.

La decisione assume particolare rilievo perché distingue con nettezza il piano della responsabilità da quello della nullità del contratto. Se la vicenda si esaurisce nella violazione delle regole di prudente gestione bancaria, l’effetto non è la nullità del finanziamento, bensì la responsabilità per avere contribuito all’aggravamento del dissesto del soggetto finanziato. La nullità del contratto, ai sensi dell’articolo 1418, primo comma, del codice civile, resta configurabile solo in presenza dell’accertamento incidentale di una condotta delittuosa prevista dalla legge.

Il principio enunciato delimita così l’area dell’intervento giudiziale: non ogni finanziamento concesso a un’impresa in difficoltà è illecito in sé, ma lo diventa quando si inserisce in una situazione di crisi conclamata e si risolve in un incremento del pregiudizio per i creditori. Ne emerge una lettura che valorizza la tutela della par condicio creditorum e richiama gli operatori del credito a una valutazione rigorosa della sostenibilità dell’erogazione, soprattutto quando il finanziamento rischi di sostenere solo apparentemente l’attività d’impresa, rinviando l’emersione della crisi.

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