Concordato in continuità, la cessione dell’azienda non cambia da sola la natura del piano
La presenza di una possibile cessione dell’azienda all’interno di un piano concordatario non è sufficiente, da sola, a trasformare un concordato in continuità in una procedura di natura liquidatoria. Il criterio determinante è la funzione concretamente assegnata alla cessione nell’architettura complessiva del risanamento.
Il principio emerge dalla sentenza del Tribunale di Firenze dell’8 luglio 2026, relativa a un piano nel quale la soddisfazione dei creditori era affidata principalmente alla prosecuzione dell’attività, pur prevedendosi la possibilità di cedere l’azienda qualora la continuità non producesse i risultati attesi.
La distinzione assume rilievo nell’applicazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, perché la qualificazione del concordato incide sulle regole applicabili al piano, sulla distribuzione del valore e sui rapporti con le diverse classi di creditori.
Una componente liquidatoria può essere compatibile con la continuità quando conserva carattere funzionale o subordinato rispetto al progetto industriale. Non è quindi la presenza astratta di una vendita a determinare la qualificazione della procedura, ma il ruolo che l’operazione svolge rispetto alla generazione delle risorse destinate ai creditori.
L’analisi deve concentrarsi sulla struttura economica del piano: origine dei flussi finanziari, prosecuzione dell’attività, capacità dell’impresa di produrre valore e funzione attribuita agli atti di dismissione.






Commenti