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Ripetizione dell’indebito bancario, prova del fido e limiti alla compensazione

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 26 minuti fa
  • Tempo di lettura: 2 min

La Cassazione definisce l’onere del correntista sulle rimesse solutorie e ribadisce l’autonomia patrimoniale della società veicolo nella cartolarizzazione

La Corte di cassazione, Sezione I civile, con l’ordinanza 2 luglio 2026, n. 22606, torna sul tema della ripetizione dell’indebito bancario, precisando l’onere probatorio del correntista che agisca ai sensi dell’art. 2033 c.c.. Secondo la pronuncia, non basta allegare genericamente l’esistenza di un’apertura di credito: va provato anche il limite dell’affidamento, poiché solo tale dato consente di qualificare le rimesse in conto corrente come ripristinatorie oppure solutorie.

Dalla distinzione dipende l’operatività della prescrizione decennale, che, per le rimesse solutorie, decorre dalla singola annotazione. Se l’ammontare del fido non è provato, manca il parametro per stabilire se il versamento abbia avuto funzione di mero ripristino della provvista o di pagamento di un debito esigibile. In tale prospettiva, la prova generica del rapporto di affidamento resta inidonea a sorreggere la domanda restitutoria.

La Corte chiarisce che questo principio vale anche per i rapporti anteriori alla L. n. 154/1992, nei quali l’apertura di credito può risultare anche da facta concludentia. Pure in tali ipotesi, tuttavia, deve emergere almeno la misura del fido. La segnalazione alla Centrale dei Rischi può assumere valore indiziario quanto all’esistenza dell’affidamento, ma non sostituisce la prova del suo concreto ammontare.

L’ordinanza affronta inoltre il profilo della cartolarizzazione dei crediti ai sensi della L. n. 130/1999. I crediti ceduti confluiscono in un patrimonio separato della società veicolo, destinato esclusivamente al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi. Ne deriva che il debitore ceduto non può proporre verso la società di cartolarizzazione domande di ripetizione dell’indebito riferite al rapporto originario con la banca cedente, né opporre compensazione, neppure impropria. Il credito restitutorio resta confinato nel rapporto con il soggetto originariamente percettore dell’indebito.

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