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Banche, responsabilità estesa anche agli amministratori senza deleghe

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 2 min

La Cassazione conferma la sanzione della Banca d’Italia nel caso Banca Popolare di Vicenza e ribadisce il dovere di vigilanza attiva dei consiglieri non esecutivi

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 13317 dell’8 maggio 2026, interviene sul perimetro della responsabilità degli esponenti aziendali negli istituti di credito, affermando un principio di rilievo per la governance bancaria: anche gli amministratori privi di deleghe operative possono rispondere a titolo di colpa quando omettono di esercitare il dovere di agire informati e di verificare l’andamento della gestione.

Il provvedimento nasce dalla vicenda relativa alla Banca Popolare di Vicenza e conferma la legittimità della sanzione amministrativa pecuniaria, superiore a 160 mila euro, irrogata dalla Banca d’Italia a un ex componente del consiglio di amministrazione. Al centro della contestazione vi sono gravi carenze nei controlli interni e negli assetti di governo societario, ritenuti non adeguati rispetto ai rischi emersi dall’operatività dell’ente.

Secondo la Suprema corte, l’amministratore non esecutivo non può limitarsi a recepire passivamente le informazioni fornite dal management né a confidare, in modo formale, nell’attività degli organi interni di controllo. Il ruolo consiliare comporta un obbligo di vigilanza attiva, che si traduce nella necessità di acquisire elementi conoscitivi sufficienti, porre domande, sollecitare approfondimenti e reagire quando affiorano segnali di anomalia.

Nel caso esaminato, la decisione valorizza l’inerzia del consiglio di amministrazione dinanzi a indicatori di rischio significativi, riguardanti, tra l’altro, la gestione del mercato interno delle azioni, gli storni di interessi, i fondi qualificati come “unknown exposure” e gli investimenti del portafoglio strategico. In presenza di simili criticità, l’atteggiamento di sostanziale acquiescenza verso il management integra una violazione dei doveri propri dell’organo amministrativo.

Di rilievo anche il passaggio dedicato alla natura delle sanzioni della Banca d’Italia. La Cassazione esclude che esse possano essere automaticamente assimilate alle sanzioni previste dal Tuf per manipolazione del mercato, oggetto della giurisprudenza della Corte EDU nel caso Grande Stevens c. Italia. Ne deriva che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da Via Nazionale, nel quadro della vigilanza prudenziale, non sono state ritenute equiparabili a quelle di natura sostanzialmente penale, con conseguente insussistenza di un contrasto con le garanzie del giusto processo penale previste dall’art. 6 CEDU.

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