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Lastrico solare in condominio, facciamo chiarezza

L’art. 1126 c.c. stabilisce che, quando il lastrico solare è di proprietà o di uso esclusivo di uno o alcuni condòmini, ma svolge la funzione di copertura dell’edificio o parte di esso, le spese di riparazione o ricostruzione dello stesso, devono essere ripartite:

1/3 della spesa a carico del proprietario/i o utilizzatore/i in esclusiva del lastrico 

2/3 della spesa a carico dei condomini delle unità sottostanti (proiezione verticale della copertura), in proiezione millesimale delle unità coperte

Quindi, restano esclusi dal pagamento delle spese quei condòmini che non traggono alcuna utilità dalla funzione di copertura svolta dal lastrico solare oggetto di intervento di riparazione.

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 28528 del 28/10/2025 ha ribadito tale criterio, confermando l’orientamento ormai consolidato in tema.



Nel caso in cui il lastrico è bene comune del condominio e non esiste alcun diritto di uso esclusivo le spese per la sua riparazione devono essere ripartite tra TUTTI i condòmini.

Questo principio deriva dagli art. 1117 e 1123 c.c., secondo cui le parti comuni dell’edificio devono essere mantenute da tutti i partecipanti al condominio.


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