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14 agosto 2026

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 1 giorno fa
  • Tempo di lettura: 4 min
  1. Dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.Autorità: Tribunale di ImperiaData: 21 gennaio 2026Numero: 4

  2. Nelle operazioni di cartolarizzazione, la mancata iscrizione della mandataria all’albo previsto dall’art. 106 TUB non determina, di per sé, la carenza di legittimazione né l’invalidità degli atti di recupero. Il profilo della prova della titolarità del credito resta distinto da quello relativo alla legittimazione del soggetto incaricato della riscossione e alla ricostruzione della catena rappresentativa.Autorità: Tribunale di Vicenza, sentenzaData: 26 gennaio 2026Numero: 103

  3. In tema di mantenimento della prole, lo stato di disoccupazione del genitore non esclude di per sé l’obbligo contributivo, che va commisurato alla capacità lavorativa generica e alle complessive potenzialità reddituali, desumibili anche dal percorso professionale e formativo. Ne consegue che le dimissioni volontarie dal precedente impiego non possono essere poste a fondamento della richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento, risolvendosi in una scelta irrazionale e contraria ai doveri verso il figlio minore.Autorità: Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanzaData: 27 gennaio 2026Numero: 1873

  4. In caso di procedura fallimentare aperta prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e di proposta di concordato presentata in epoca successiva a quella data, si applica la disciplina del concordato fallimentare e non quella del concordato nella liquidazione giudiziale, in base a un’interpretazione letterale e sistematica dei primi due commi dell’art. 390 CCII.Autorità: Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenzaData: 8 febbraio 2026Numero: 2819

  5. Il riconoscimento dell’assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive della scelta, se accettata e condivisa dall’altro coniuge. L’assegno mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all’impiego delle energie e attitudini del beneficiario nella vita familiare, anziché in attività lavorative o occasioni di crescita professionale produttive di reddito.Autorità: Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanzaData: 9 febbraio 2026Numero: 2917

  6. Nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, l’omesso deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi si risolve in danno dell’imprenditore, sul quale grava l’onere di provare il mancato superamento delle soglie dimensionali previste dall’art. 2, comma 1, lettera d), CCII. La prova può essere fornita anche mediante strumenti alternativi ai bilanci; le soglie si applicano altresì all’imprenditore individuale, senza possibilità di ricorrere al criterio qualitativo del piccolo imprenditore previsto dall’art. 2083 c.c.Autorità: Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanzaData: 20 marzo 2026Numero: 6653

  7. Il pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo del fallimento, intervenuto nella fase di reclamo avverso la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, costituisce un’ipotesi di chiusura della liquidazione medesima. L’effetto devolutivo pieno del reclamo non comporta l’obbligo per la corte d’appello di revocare la sentenza di apertura della procedura in caso di sopravvenuta cessazione dell’insolvenza.Autorità: Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanzaData: 6 aprile 2026Numero: 8528

  8. In tema di liquidazione giudiziale, la condanna solidale del legale rappresentante al pagamento delle spese legali con la società conferente la procura alle liti deve essere disposta in caso di accertata mala fede, ai sensi dell’art. 51, comma 15, CCII. Tale disposizione costituisce norma speciale rispetto all’art. 94 c.p.c., che presuppone la sussistenza di gravi motivi e risulta pertanto inapplicabile.Autorità: Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanzaData: 6 aprile 2026Numero: 8532

  9. Il debitore può provare il mancato superamento delle soglie dimensionali per l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale mediante strumenti alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi, comprese le scritture contabili, la corrispondenza d’impresa, i documenti formati dalla parte o da terzi e la prova testimoniale; possono assumere rilevanza anche circostanze non ricadenti nel triennio previsto dalla legge. Al giudice residua un potere discrezionale di indagine officiosa, finalizzato a evitare liquidazioni giudiziali ingiustificate e limitato ai fatti allegati dalle parti, il cui mancato esercizio non determina di per sé l’illegittimità della decisione.Autorità: Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanzaData: 22 aprile 2026Numero: 10701

  10. Il rifiuto ingiustificato di un’offerta lavorativa concreta e determinata nel quantum retributivo integra un giustificato motivo sopravvenuto ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898/1970, idoneo a essere valutato ai fini della revisione, riduzione o eventuale revoca dell’assegno divorzile, anche in assenza di un mutamento effettivo della situazione economica del coniuge beneficiario, qualora sia potenzialmente idoneo ad alterare, in prospettiva prognostica, l’equilibrio economico-reddituale tra gli ex coniugi. La valutazione dell’attendibilità e della credibilità della prova testimoniale è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.Autorità: Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanzaData: 22 maggio 2026Numero: 15650

  11. Ai fini della qualificazione sostanziale di un atto, l’interprete deve preliminarmente individuare gli elementi interni all’atto presentato alla registrazione, distinguendoli da quelli esterni, che rimangono ininfluenti e inutilizzabili, salva l’ipotesi prevista dall’art. 10-bis della legge n. 212/2000. La classificazione negoziale deve essere finalizzata all’individuazione del regime impositivo applicabile, tenendo conto dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici, non economici, dell’atto, esaminato in modo atomistico e autosufficiente secondo il paradigma dell’imposta d’atto.Autorità: Corte di Cassazione, Sezione V civile tributaria, ordinanzaData: 28 maggio 2026Numero: 16760

  12. In tema di imposta di registro, il provvedimento di esdebitazione va sottoposto a tassazione in misura fissa, prevista per i provvedimenti a contenuto non patrimoniale. Ai fini della commisurazione dell’imposta deve essere valutato l’effetto giuridico del provvedimento, consistente nel beneficio dell’inesigibilità dei crediti concorsuali insoddisfatti, e non il vantaggio economico che indirettamente ne consegue. Il provvedimento accerta le condizioni soggettive e premiali del debitore e istituisce lo status giuridico di esdebitato, senza determinare l’estinzione delle obbligazioni residue.Autorità: Corte di Cassazione, Sezione V civile tributaria, sentenzaData: 1 giugno 2026Numero: 17174

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