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Garanzia autonoma, il garante può contestare gli interessi anatocistici

25 set
Tempo di lettura: 2 min
Sede della Corte di Cassazione

La Cassazione ribadisce che la nullità della clausola nel conto corrente può essere opposta anche da chi garantisce il debito.

Il contratto autonomo di garanzia non impedisce al garante di contestare una clausola nulla del rapporto bancario sottostante. Con l’ordinanza n. 12191 del 1° maggio 2026, la Prima sezione civile della Cassazione torna sul tema degli interessi anatocistici applicati a un conto corrente e chiarisce il perimetro delle eccezioni opponibili alla banca.

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento rivolta al garante. Quest’ultimo aveva contestato il calcolo del credito, sostenendo che nel rapporto garantito fossero stati addebitati interessi derivanti da una pattuizione anatocistica illegittima. La corte territoriale aveva escluso che l’eccezione potesse incidere sulla garanzia autonoma, valorizzando la separazione tra i due contratti.

Per la Cassazione quella lettura non è più coerente con l’orientamento consolidato. L’autonomia della garanzia limita le contestazioni fondate sulle vicende ordinarie del rapporto principale, ma non permette al creditore di ottenere dal garante quanto una norma imperativa vieta di pretendere dal debitore. Il garante è dunque legittimato a eccepire la nullità, anche parziale, del contratto base quando la clausola contestata contrasta con tali norme.

Il principio riprende la pronuncia n. 372 del 2018: l’eccezione di nullità è ammissibile anche contro la richiesta al garante. Serve verificare la pattuizione applicabile, il periodo del rapporto e l’effetto degli interessi sul saldo richiesto.

L’ordinanza richiama inoltre la sentenza n. 33336 del 2025 per i conti correnti anteriori alla delibera CICR del 2000. Le clausole anatocistiche originarie nulle non possono essere recuperate attraverso il semplice confronto con le condizioni introdotte in seguito. Per una nuova capitalizzazione valida è necessaria una pattuizione espressa conforme alle regole della delibera.

Per banche e garanti conta la ricostruzione documentale del saldo: contratto, clausole, modifiche e conteggi devono distinguere gli importi dovuti da quelli fondati su pattuizioni nulle. La decisione non dichiara illegittimo ogni interesse composto: impedisce di riscuotere tramite il garante una componente vietata del credito.

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