Fideiussioni ABI, le Sezioni Unite cambiano la prova della nullità e salvano la richiesta stragiudiziale
La sentenza n. 24825/2026 delimita la prova dell’intesa bancaria e chiarisce gli effetti del pagamento a prima richiesta
La conformità di una fideiussione allo schema dell’Associazione bancaria italiana non determina, da sola, la nullità delle clausole censurate dall’autorità antitrust. Con la sentenza 28 agosto 2026, n. 24825, la Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, delimita nel contenzioso civile l’efficacia probatoria dell’accertamento della Banca d’Italia del 2005 e chiarisce quando una richiesta stragiudiziale consente di conservare la garanzia.
Il riferimento è il provvedimento della Banca d’Italia 2 maggio 2005, n. 55, relativo allo schema ABI di fideiussione omnibus. L’autorità, allora competente in materia antitrust per il settore bancario, individuò negli articoli 2, 6 e 8 disposizioni contrastanti, se applicate uniformemente, con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 10 ottobre 1990, n. 287. La censura riguarda condizioni coordinate sfavorevoli, capaci di ridurre le alternative disponibili per chi presta garanzia.
Le tre previsioni hanno contenuti differenti. La clausola di reviviscenza obbliga il garante a rimborsare quanto la banca debba restituire dopo l’annullamento, l’inefficacia o la revoca dei pagamenti ricevuti. La deroga all’articolo 1957 del codice civile esonera l’intermediario dall’attivarsi nei termini di legge. La clausola di sopravvivenza mantiene la garanzia per l’obbligo restitutorio del debitore anche quando siano dichiarate invalide le obbligazioni originariamente garantite.
Sul versante dei rimedi, resta fermo l’impianto della sentenza della Cassazione, Sezioni Unite civili, 30 dicembre 2021, n. 41994. Le fideiussioni che attuano l’intesa vietata sono colpite, secondo la regola della nullità parziale, nelle clausole che riproducono quelle anticoncorrenziali. Il fondamento è individuato nell’articolo 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990 e nell’articolo 1419 del codice civile. L’eliminazione delle pattuizioni viziate tende dunque a conservare il restante regolamento contrattuale.
La nullità dell’intera garanzia richiede invece che risulti la volontà delle parti di non concludere il contratto senza le clausole viziate. La loro espunzione non libera necessariamente il fideiussore: occorre verificarne le conseguenze sul credito azionato.
La pronuncia del 2026 nasce da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa ai sensi dell’articolo 363-bis del codice di procedura civile. Affronta questioni che la decisione del 2021 non aveva specificamente risolto: limiti temporali e oggettivi della prova e modalità di attivazione della garanzia.
Quanto al tempo, il periodo di riferimento dell’istruttoria è quello compreso tra il 2002 e il 2005. Al di fuori di tale perimetro, il provvedimento amministrativo non mantiene automaticamente la propria efficacia di prova privilegiata dell’intesa. Continua a rappresentare un elemento utilizzabile dal giudice, ma non basta, isolatamente, a dimostrare l’esistenza della pratica anticoncorrenziale nel momento in cui fu rilasciata la garanzia controversa.
Questa delimitazione non comporta che tutte le fideiussioni anteriori al 2002 o successive al 2005 siano valide. Il giudice deve ricostruire la portata effettiva dell’accertamento e valutarla insieme alle altre risultanze istruttorie. Per i contratti più risalenti assume rilievo l’eventuale esistenza di una prassi bancaria già consolidata; per quelli successivi interessa la possibile persistenza degli effetti dell’intesa, tenendo conto del tempo necessario alla loro dissoluzione nel mercato. Il provvedimento non prova una prosecuzione indefinita o una cessazione immediata degli effetti.
L’onere della prova resta a carico di chi invoca la nullità. La successione cronologica tra provvedimento e contratto non dimostra l’illecito. Anche il confronto con il modello ABI deve essere collocato nel contesto temporale e negoziale pertinente. Occorre provare il collegamento funzionale tra la garanzia individuale e un’intesa o una pratica concordata effettivamente operante.
La Corte richiama, come indice sistematico, l’articolo 7 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, relativo alle decisioni antitrust nelle azioni risarcitorie. La norma delimita l’accertamento alla natura della violazione e alla sua portata materiale, personale, temporale e territoriale. Precisandone la non retroattività, le Sezioni Unite ne ricavano un argomento contro l’estensione illimitata dell’efficacia probatoria, senza applicarla automaticamente alla domanda di nullità.
Una seconda delimitazione riguarda il tipo di fideiussione. Quella omnibus copre una pluralità di obbligazioni, anche future, del debitore verso la banca; quella specifica garantisce debiti derivanti da rapporti individuati, come un determinato finanziamento. L’istruttoria della Banca d’Italia riguardava il primo schema. Il suo esito non può essere trasferito automaticamente al secondo solo perché il contratto riproduce le medesime tre clausole.
Anche una fideiussione specifica può costituire attuazione di un’intesa anticoncorrenziale e subirne le conseguenze invalidanti. Tuttavia, chi contesta la garanzia deve dimostrare che la standardizzazione restrittiva abbia interessato anche quel segmento negoziale. Il provvedimento n. 55 del 2005 può concorrere alla prova, ma non la esaurisce. Il giudice deve accertare l’effettiva restrizione del mercato, senza assumere che ogni identità di formulazione corrisponda necessariamente alla medesima pratica vietata.
Sul piano istruttorio, la Corte ammette i mezzi di prova disponibili, compreso l’ordine di esibizione, previa verifica dei presupposti. Ne deriva l’esigenza di produrre documenti pertinenti al periodo, al prodotto e alle prassi contestate. Il deposito del solo contratto e dell’atto del 2005 può essere insufficiente; l’esibizione resta soggetta al vaglio di ammissibilità del giudice.
L’accertamento riguarda una restrizione oggettiva della concorrenza: quando la standardizzazione risulti indice di pratiche concordate, non occorre aggiungere la prova di un’intenzionalità soggettiva nei termini propri di un accordo espresso. La banca può comunque dimostrare che la singola garanzia derivi da una trattativa effettiva e libera.
Il terzo tema investe direttamente la decadenza prevista dall’articolo 1957 del codice civile. La disposizione stabilisce, come regola, che il fideiussore rimanga obbligato dopo la scadenza dell’obbligazione principale se il creditore propone entro sei mesi le proprie istanze contro il debitore e le prosegue diligentemente. Prevede inoltre un termine di due mesi nel caso in cui la garanzia sia stata espressamente limitata allo stesso termine dell’obbligazione principale. La corretta individuazione della scadenza è quindi un passaggio necessario.
Quando sia dichiarata nulla la clausola che esonera la banca dal rispetto di tali termini, torna a operare il limite temporale previsto dalla legge. Non discende però automaticamente che il creditore debba sempre promuovere un giudizio entro quel termine. Occorre verificare se il contratto contenga anche una distinta clausola di pagamento a prima richiesta, che incide sulle modalità con cui la garanzia può essere attivata.
Le Sezioni Unite riconoscono autonomia funzionale alle due pattuizioni. Una dispensa la banca dall’attivazione tempestiva; l’altra mira a rendere rapido il pagamento, lasciando al fideiussore la possibilità di far valere successivamente le proprie ragioni e recuperare quanto indebitamente versato. Questa seconda clausola non rientrava tra quelle censurate dalla Banca d’Italia. La nullità della deroga ai termini non si propaga, perciò, automaticamente alla previsione che semplifica la richiesta di adempimento.
Il principio enunciato dalla Corte consente al creditore, in presenza della clausola a prima richiesta, di evitare la decadenza anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante entro i termini dell’articolo 1957. Ciò vale anche quando sia stata dichiarata nulla la clausola che escludeva il rispetto di quegli stessi termini. Resta affidata al giudice l’interpretazione complessiva del contratto, comprese eventuali ulteriori pattuizioni che incidano sull’operatività della modalità semplificata.
Una contestazione fondata sulla sola tardività del ricorso per decreto ingiuntivo può quindi essere insufficiente. Se la clausola è operante e la banca ha inviato tempestivamente al garante una richiesta idonea, il successivo giudizio non dimostra, da solo, la perdita della garanzia. Vanno esaminati contenuto e destinatario della richiesta, rispetto alla scadenza dell’obbligazione principale.
La formula a prima richiesta non trasforma, da sola, la fideiussione in un contratto autonomo di garanzia: la qualificazione dipende dall’assetto negoziale complessivo. La decisione riconosce l’efficacia della richiesta stragiudiziale anche nella fideiussione, senza richiedere una riqualificazione del contratto. Validità delle clausole e tempestività dell’attivazione restano verifiche distinte.
Una prima applicazione di merito è offerta dal Tribunale di Genova, sentenza 14 settembre 2026, n. 3720, relativa a una fideiussione omnibus del 2006. Nel respingere la contestazione delle clausole ABI, il giudice ha ritenuto necessaria una prova rigorosa della nuova intesa e l’ha individuata in un nuovo provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. La mancanza di tale accertamento nel giudizio ha concorso al rigetto dell’eccezione di nullità.
Questo passaggio propone una lettura più restrittiva rispetto all’apertura istruttoria delle Sezioni Unite: dalla loro motivazione non emerge un obbligo generale di ottenere preventivamente una nuova decisione dell’AGCM. La Corte ammette la dimostrazione dell’intesa attraverso i mezzi istruttori disponibili e affida al giudice civile la valutazione degli elementi raccolti. La necessità di un nuovo atto amministrativo resta dunque la soluzione adottata dal Tribunale nel caso esaminato, mentre il principio di legittimità consente un accertamento giudiziale fondato anche su prove diverse.





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