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Arbitrato societario, il lodo vincola tutti i soci: il limite dei consorzi

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Corte di cassazione — Arbitrato societario, il lodo vincola tutti i soci: il limite dei consorzi

La Cassazione distingue l’efficacia delle decisioni sui rapporti sociali dai lodi nelle controversie esterne dei consorzi.

Il lodo che decide una controversia sul rapporto sociale può produrre effetti anche verso i soci rimasti estranei all’arbitrato. Questa efficacia non si trasferisce automaticamente ai consorzi: la Corte di cassazione, Prima sezione civile, ordinanza 13 settembre 2026, n. 25256, esclude che la sola adesione allo statuto consortile renda opponibile al consorziato una decisione pronunciata tra il consorzio e un terzo.

La disciplina speciale, già contenuta negli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, è confluita negli articoli 838-bis e 838-ter del codice di procedura civile, introdotti dall’articolo 3, comma 55, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. L’articolo 838-bis consente alle società ammesse a questo regime di devolvere ad arbitri controversie su diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La clausola statutaria vincola la società e tutti i soci, compresi quelli la cui qualità sia contestata; l’articolo 838-ter dispone che le statuizioni del lodo siano vincolanti per la società.

L’estensione risponde all’esigenza di uniformità dell’organizzazione societaria. La decisione sulla validità di una deliberazione assembleare incide su una situazione comune alla compagine: non può assumere contenuti incompatibili a seconda della partecipazione del singolo socio al procedimento. L’efficacia del lodo segue quindi la dimensione unitaria del rapporto sociale e la necessità di stabilità delle decisioni che lo riguardano.

Il principio generale resta quello dei limiti soggettivi del giudicato, previsto dall’articolo 2909 del codice civile: l’accertamento definitivo vincola le parti, i loro eredi e aventi causa. Per il lodo rituale viene in rilievo anche l’articolo 824-bis del codice di procedura civile, che gli attribuisce gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria. La disciplina societaria introduce una deroga collegata alla specifica natura della controversia.

La vicenda esaminata riguardava un Comune consorziato. Un primo arbitrato tra il consorzio e un soggetto terzo aveva accertato incidentalmente una responsabilità dell’ente locale, senza che questo fosse parte del procedimento. Il consorzio aveva poi promosso un secondo arbitrato contro il Comune, chiedendo la rivalsa sulla base dell’accertamento precedente.

Per la Cassazione, accettare la clausola compromissoria non significa accettare gli effetti di qualsiasi lodo. Il Comune aveva consentito agli arbitri di decidere le controversie nei propri rapporti con il consorzio. Tale consenso non rendeva vincolanti gli accertamenti compiuti nella diversa lite con il terzo. La disciplina eccezionale dell’arbitrato societario non poteva essere applicata in via analogica al consorzio.

La domanda di rivalsa richiedeva pertanto una prova autonoma e puntuale dei suoi presupposti. Nel giudizio successivo non era possibile sostituire tale dimostrazione con l’efficacia vincolante di un accertamento reso senza il contraddittorio del consorziato.

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