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Fideiussioni ABI, le Sezioni Unite ridisegnano il contenzioso

8 ott
Tempo di lettura: 2 min
Codice civile, bilancia e documento di fideiussione

La sentenza 24825/2026 delle Sezioni Unite della Cassazione interviene sul contenzioso relativo alle fideiussioni conformi allo schema ABI. Il punto centrale non è più la sola coincidenza letterale tra il contratto e le clausole censurate dalla Banca d’Italia nel provvedimento 55 del 2005, ma la prova dell’intesa anticoncorrenziale a monte e del collegamento con il negozio stipulato dal garante.

Il provvedimento del 2005 aveva riguardato tre previsioni dello schema uniforme: la reviviscenza della garanzia, la deroga al termine dell’articolo 1957 del Codice civile e la sopravvivenza dell’obbligazione del fideiussore. Le Sezioni Unite precisano ora i limiti temporali di quell’accertamento e la sua utilizzabilità nei giudizi che coinvolgono contratti sottoscritti in epoche successive.

Per le garanzie posteriori, la riproduzione delle clausole non basta automaticamente a dimostrare che la banca abbia partecipato a un’intesa ancora operante. Il garante deve allegare e provare gli elementi capaci di collegare il contratto concreto alla pratica restrittiva. Il giudice non può trasformare il precedente amministrativo in una presunzione senza confini temporali.

La decisione esamina anche l’estensione dei principi alle fideiussioni specifiche, cioè riferite a una singola operazione, e il rapporto tra clausola a prima richiesta e disciplina dell’articolo 1957. La qualificazione della garanzia richiede l’analisi dell’intero testo contrattuale: la formula di pagamento immediato non elimina da sola ogni tutela prevista per il fideiussore.

Sul piano processuale cambia il baricentro della causa. Banche e garanti dovranno ricostruire il contesto di mercato, la data del contratto, il modello utilizzato e l’effettiva derivazione dall’accordo anticoncorrenziale. Le pronunce di merito successive al 2005 non potranno limitarsi a richiamare lo schema ABI, ma dovranno motivare sulla persistenza dell’intesa e sull’idoneità delle prove prodotte.

Il contratto resta valido senza clausole nulle.

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