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Costi pluriennali, accertamento dalla prima quota dedotta

6 ott
Tempo di lettura: 2 min
Documenti fiscali, computer e calcolatrice

Per i componenti negativi a efficacia pluriennale il termine di accertamento decorre dalla dichiarazione in cui viene dedotta la prima quota. La regola è stata introdotta dall’articolo 22 del decreto legislativo 148 del 2026, che modifica l’articolo 43 del Dpr 600 del 1973 e chiarisce una questione a lungo controversa.

La disposizione riguarda, tra l’altro, quote di ammortamento di beni materiali e immateriali e spese ripartite su più esercizi. Sono escluse le componenti relative a operazioni inesistenti, per le quali resta applicabile la disciplina specifica.

Il controllo sull’esistenza e sulla corretta qualificazione del costo si concentra quindi sul primo periodo di deduzione. Dopo la notifica di un avviso, per il periodo in corso, quello precedente e quelli successivi tornano a operare i termini ordinari; restano inoltre fermi i poteri relativi ai rimborsi richiesti.

La novità si applica ai beni e ai servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027. La decorrenza differita impone alle imprese di distinguere le posizioni soggette al nuovo regime da quelle regolate dalla disciplina precedente.

Sul piano operativo diventano centrali data di acquisizione, momento di entrata in funzione, piano di ammortamento e documentazione del costo. Errori nell’anno iniziale possono riflettersi sulle quote successive, rendendo necessario un fascicolo capace di ricostruire l’intera vita fiscale del bene o della spesa.

La regola mira a evitare che ogni singola quota riapra indefinitamente la verifica del presupposto originario, ma non impedisce i controlli sulle violazioni riscontrabili nei periodi successivi. Occorre distinguere il diritto alla deduzione iniziale dagli errori nel calcolo o nell’imputazione delle quote annuali.

Per amministrazione finanziaria e contribuenti il nuovo criterio dovrebbe aumentare la prevedibilità dei termini. L’effetto concreto dipenderà però dalla corretta classificazione delle componenti, dalla gestione delle dichiarazioni integrative e dalla capacità di conservare documenti coerenti per tutto il periodo di deduzione.

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