Versamenti tardivi, il ravvedimento segue il doppio binario

La riforma delle sanzioni tributarie ha creato un doppio binario per omessi, insufficienti o tardivi versamenti. Il regime applicabile dipende dalla data della violazione: le irregolarità commesse fino al 31 agosto 2024 conservano le vecchie percentuali, mentre quelle dal 1° settembre seguono le misure introdotte dal decreto legislativo 87/2024.
Per le violazioni successive alla riforma la sanzione ordinaria prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997 scende dal 30% al 25% dell’importo non versato. Se il pagamento avviene entro novanta giorni, la penalità è dimezzata e passa dal precedente 15% al 12,5%.
Nei primi quindici giorni continua a operare la riduzione giornaliera: il 12,5% viene frazionato in quindicesimi, con una sanzione di circa lo 0,83% per ciascun giorno di ritardo. Il calcolo della penalità propria della violazione viene prima dell’eventuale riduzione per ravvedimento operoso.
Il ravvedimento applica infatti un secondo abbattimento, graduato in base al momento in cui la regolarizzazione è perfezionata. Occorre rimuovere l’irregolarità, pagare il tributo, versare la sanzione ridotta e aggiungere gli interessi legali dalla scadenza originaria. Dal 1° gennaio 2026 il tasso legale è pari all’1,60%.
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate l’accesso resta precluso dopo la notifica di atti di liquidazione o accertamento e delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati e formali. La correzione deve inoltre essere completata entro i termini concessi all’amministrazione per l’accertamento o il recupero.
I versamenti collegati ai modelli 730/2026 e Redditi 2026 relativi al periodo d’imposta 2025, ricadono nel nuovo regime quando la violazione è commessa dopo l’entrata in vigore. Prima di predisporre il modello F24 bisogna identificare la scadenza, contare i giorni di ritardo, scegliere la percentuale edittale corretta e solo dopo applicare la frazione del ravvedimento. Il pagamento parziale richiede il calcolo sulla quota dovuta.



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