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Clausole vessatorie online, il doppio flag non basta


Nei contratti tra professionisti la semplice spunta non sostituisce la firma elettronica richiesta per approvare le condizioni più onerose.


La Corte di cassazione, Terza sezione civile, con l’ordinanza 20 giugno 2026, n. 20945, ha stabilito che, nei contratti conclusi online tra professionisti, la semplice selezione di una casella, anche con un doppio flag, non è sufficiente a rendere valida l’approvazione di una clausola vessatoria.

La controversia riguardava un contratto telematico di fornitura di energia stipulato da una società. Le condizioni generali prevedevano una clausola che attribuiva in via esclusiva la competenza territoriale al Tribunale di Roma. La società aveva contestato l’efficacia della previsione, sostenendo che non fosse stata specificamente sottoscritta secondo quanto richiesto dall’articolo 1341, secondo comma, del Codice civile.

La Suprema Corte ha chiarito che le clausole predisposte unilateralmente che limitano la responsabilità, introducono decadenze, impongono rinnovi taciti, prevedono clausole compromissorie o derogano alla competenza dell’autorità giudiziaria devono essere oggetto di una specifica approvazione per iscritto. La disciplina si applica anche ai contratti conclusi su piattaforme digitali.

Il semplice gesto di spuntare una casella dimostra che l’utente ha compiuto un’azione sullo schermo, ma non garantisce, da solo, che quella volontà sia riferibile con certezza al contraente né che riguardi consapevolmente le singole condizioni onerose. Non basta quindi predisporre due caselle distinte, una per l’accettazione del contratto e una per le clausole vessatorie.

Per i contratti non soggetti alla forma scritta a pena di nullità, l’approvazione può essere espressa mediante una firma elettronica semplice, purché il sistema consenta di identificare il firmatario e di collegare in modo affidabile e verificabile l’accettazione alle clausole richiamate. Può essere utilizzato, per esempio, un codice OTP inviato tramite sms o posta elettronica.

Quando, invece, il contratto rientra tra quelli per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, è necessaria una firma elettronica qualificata o digitale. In assenza di tali requisiti, la clausola vessatoria non produce effetti nei confronti dell’aderente.

Nel caso esaminato, la clausola relativa al foro esclusivo è stata ritenuta inefficace. La Cassazione ha quindi individuato nel Tribunale di Viterbo il giudice territorialmente competente, affermando un principio destinato a incidere sui contratti B2B, sulle procedure di adesione online e sui sistemi di e-commerce utilizzati nei rapporti tra imprese.

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