top of page

Composizione negoziata, la transazione fiscale va proposta per tempo


La circolare n. 5/E chiarisce debiti ammessi, attestazioni richieste e tempistiche dell’accordo con l’Agenzia delle Entrate


La circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce tempi e condizioni della transazione fiscale nella composizione negoziata, disciplinata dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, compresa l’Iva, purché i debiti siano sorti entro la data della proposta e l’accordo risulti più conveniente della liquidazione giudiziale.

La presenza di precedenti piani di rateazione non impedisce l’intesa. La proposta può conservarne l’ammortamento oppure sostituirlo con nuove modalità. Fino all’efficacia dell’accordo sono dovute le rate; poi, salvo diversa pattuizione, la vecchia dilazione cessa. Se la transazione non viene conclusa o non ottiene l’autorizzazione giudiziale, il piano originario continua a produrre effetti solo se non è già intervenuta la decadenza dal beneficio.

Centrale è il tema delle attestazioni indipendenti. Un professionista deve certificare la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, mentre il revisore legale deve attestare completezza e veridicità dei dati aziendali. Secondo l’Agenzia, le due relazioni non possono essere affidate alla stessa persona, anche se il revisore possiede i requisiti del professionista indipendente: la separazione tutela imparzialità e autonomia delle valutazioni. Non è obbligatoria una relazione sulla fattibilità del piano di risanamento, ma la circolare ne consiglia la predisposizione; l’incarico non può essere conferito all’esperto della composizione negoziata.

Il nodo operativo principale riguarda la tempestività della proposta. Presentarla a ridosso della scadenza delle trattative può violare correttezza, buona fede e reciproco affidamento, perché priva gli uffici del tempo necessario per verifiche e autorizzazioni. L’esperienza dei primi accordi indica come opportuno un anticipo di almeno quattro o cinque mesi rispetto alla chiusura del percorso. Una proposta tardiva può quindi ricevere un riscontro di impossibilità di trattazione, comunicato anche all’esperto e ai consulenti dell’impresa.

L’adesione o il rigetto dell’Agenzia dovrebbe intervenire durante la composizione negoziata, ma un orientamento giurisprudenziale ammette una decisione successiva. La sottoscrizione può avvenire dopo la scadenza delle trattative. Se il risanamento richiede un diverso strumento, l’imprenditore può presentare la transazione fiscale prevista dall’articolo 63 nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Numero caratteri (esclusi titoli): 2510

Il testo va bene? Rispondi “OK” per procedere all’immagine o dammi indicazioni per le modifiche.

Le ultime notizie

bottom of page