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Misure cautelari nel concordato preventivo oltre il limite delle protettive


Il provvedimento del Tribunale di Nola del 25 marzo 2026 chiarisce quando la tutela cautelare può intervenire nella fase avanzata della procedura

Il Tribunale di Nola, con provvedimento del 25 marzo 2026, ha affrontato un profilo di interesse applicativo nel concordato preventivo: la possibilità di concedere misure cautelari anche dopo l’esaurimento del termine massimo annuale delle misure protettive previsto dall’art. 8 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La questione nasce in una procedura di gruppo in continuità aziendale, nella quale le società avevano già consumato i dodici mesi di protezione, ma chiedevano un’inibitoria selettiva verso alcuni creditori per impedire azioni esecutive, cautelari o iniziative idonee a compromettere l’iter verso l’omologazione.

Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione funzionale tra misure protettive e misure cautelari. Le prime, secondo la disciplina del CCII, servono a creare uno spazio di respiro durante le trattative e nella fase di accesso allo strumento di regolazione della crisi. Le seconde, invece, trovano base nell’art. 54 CCII, che attribuisce al tribunale il potere di adottare i provvedimenti più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della futura omologazione. Ne deriva che l’eventuale coincidenza dell’effetto pratico, come il blocco delle iniziative individuali dei creditori, non è di per sé decisiva: ciò che conta è la funzione concretamente assolta dalla misura e il momento procedurale in cui viene richiesta.

Nel caso esaminato, proposta e piano erano già stati depositati, il concordato era stato aperto e il procedimento si trovava nella fase prossima al voto e all’omologazione. In questo contesto, per il tribunale, la tutela non serviva più a prolungare le trattative, ma a preservare l’integrità del patrimonio e la par condicio creditorum. Da qui l’ammissibilità di una cautela mirata, purché sorretta da fumus boni iuris e periculum in mora. Il primo è stato ravvisato nella ragionevole tenuta del piano, anche alla luce del parere favorevole degli organi della procedura; il secondo nel rischio che aggressioni individuali a beni o flussi essenziali rendessero inutilmente instabile la continuità aziendale.

L’arresto di Nola non elimina il limite annuale dell’art. 8 CCII, che continua a operare come presidio contro usi dilatori della protezione. Tuttavia, chiarisce che tale limite non impedisce, in assoluto, il ricorso a una tutela cautelare selettiva quando il concordato sia già incardinato e la misura sia realmente funzionale a preservarne l’attuabilità.


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