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Responsabilità 231, la Cassazione delimita la colpa di organizzazione

La sentenza chiarisce i presupposti necessari per affermare la responsabilità amministrativa dell’ente e il ruolo decisivo dell’assetto preventivo interno



La sentenza della Corte di cassazione, Sezione IV, n. 18643 del 23 maggio 2026, torna sul perimetro della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, chiarendo che l’illecito dell’ente non può essere affermato in modo automatico per il solo verificarsi del reato presupposto. La struttura dell’illecito richiede, sul piano oggettivo, la commissione di un reato completo nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, posto in essere da un soggetto legato all’ente da un rapporto qualificato, nonché il perseguimento di un interesse o il conseguimento di un vantaggio per l’ente, secondo l’articolo 5 del decreto.

Accanto a tali elementi, la Corte ribadisce la centralità della colpa di organizzazione, che costituisce il criterio di imputazione soggettiva dell’ente. Essa assume una configurazione diversa a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza altrui, secondo gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001. La colpa di organizzazione va intesa in senso normativo e si fonda sul rimprovero rivolto all’ente per non aver adottato un assetto organizzativo e gestionale idoneo a prevenire reati della stessa specie.

Ne deriva che l’ente risponde per fatto proprio, in quanto viene censurata la violazione del dovere di predisporre cautele interne adeguate, da tradurre in un documento capace di individuare i rischi e di delineare le misure preventive necessarie. In questa prospettiva, la colpa di organizzazione svolge una funzione analoga a quella della colpa nel reato della persona fisica: integra il fatto tipico attraverso la violazione rimproverabile della regola cautelare.

Nel caso esaminato, relativo a un illecito ex articolo 25-septies conseguente a un infortunio sul lavoro, la società aveva contestato la decisione di merito sostenendo che l’evento non fosse espressione di una politica aziendale sistematicamente inosservante della disciplina antinfortunistica, ma della condotta imprudente degli operai, compresa la persona offesa, che avrebbe utilizzato un impalcato non conforme. La Corte ha annullato con rinvio la condanna, rilevando che la pronuncia impugnata si era concentrata sull’assenza di abnormità della condotta del lavoratore, senza esaminare il profilo della colpa di organizzazione, indispensabile per affermare la responsabilità dell’ente.


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