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Infortuni domestici, responsabilità estesa al committente privato


La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17013 del 2 maggio 2026 della Sezione IV penale, ha ribadito un principio di impatto pratico in materia di sicurezza sul lavoro: anche il committente privato non professionale può assumere una posizione di garanzia quando affida in appalto lavori di manutenzione domestica. Il fulcro della decisione è nell’obbligo di verificare, prima dell’affidamento, la idoneità tecnico-professionale dell’impresa o del lavoratore autonomo incaricato, obbligo che discende dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, secondo la Corte, non può essere eluso invocando la natura privata del rapporto.

La pronuncia si inserisce nel solco applicativo degli articoli 26 e 90 del Testo unico sulla sicurezza. Il committente privato, pur non essendo equiparato al committente professionale quanto alla conoscenza delle singole prescrizioni tecniche, resta tenuto a una verifica preliminare concreta. Ciò significa controllare che il soggetto prescelto sia realmente qualificato per il lavoro affidato, che operi in modo regolare e che presenti requisiti coerenti con il livello di rischio dell’intervento. Nei lavori domestici o edilizi, soprattutto quando vi siano rischi di caduta dall’alto, uso di scale o attività su impianti, la scelta dell’esecutore non può ridursi a un rapporto fiduciario privo di riscontri.

Nel caso esaminato, la responsabilità è stata ricondotta alla condotta della committente, che aveva incaricato un soggetto non più operante come elettricista da molti anni e privo di una attuale organizzazione professionale. A ciò si aggiungeva la messa a disposizione di una scala inadeguata, ritenuta concausa del decesso del lavoratore. La Cassazione ha quindi valorizzato non solo la culpa in eligendo, ossia l’errata scelta dell’esecutore, ma anche il mancato rispetto di basilari cautele organizzative nella fase esecutiva.

Il principio affermato amplia la percezione degli obblighi gravanti sul privato cittadino. Non gli si richiede una competenza tecnica specialistica sovrapponibile a quella dell’imprenditore, ma un comportamento diligente, coerente con la pericolosità dell’opera commissionata. In questa prospettiva, assumono rilievo la verifica dell’iscrizione alla Camera di commercio, della documentazione in materia di sicurezza e dell’assenza di provvedimenti sospensivi o interdittivi. Rileva anche il dovere di mettere il prestatore in condizione di operare in un contesto sicuro, fornendo informazioni sui rischi specifici dell’ambiente domestico e predisponendo mezzi adeguati all’attività da svolgere. Se tali controlli mancano, il committente rischia di esporsi a responsabilità anche per omicidio colposo ai sensi dell’articolo 589 del codice penale, quando dall’omissione derivi un evento mortale.

L’arresto conferma inoltre un orientamento già emerso in precedenti decisioni della stessa Sezione, secondo cui, nei lavori affidati “in economia” o a lavoratori autonomi, il contratto resta sostanzialmente assimilabile all’appalto sul piano della disciplina prevenzionistica. Ne deriva che la tutela della salute del prestatore non dipende dalla forma del contratto, ma dalla concreta assunzione del rischio organizzativo da parte di chi commissiona l’opera. Il messaggio è netto: la sfera domestica non costituisce un’area franca rispetto agli obblighi di prevenzione, e la scelta dell’esecutore deve essere sorretta da verifiche effettive, proporzionate e documentabili.

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