Bancarotta documentale, contabilità e dolo non coincidono
- Luca Baj

- 7 giu
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La Cassazione distingue tra scritture tenute in modo ingannevole e documenti mancanti: cambia la prova dell’elemento soggettivo
La Corte di cassazione, Sezione V penale, con la sentenza 13 maggio 2026 n. 17258, delimita il perimetro della bancarotta fraudolenta documentale prevista dall’articolo 216, comma 1, numero 2, della legge fallimentare. La decisione chiarisce che la norma non descrive una figura unitaria, ma due ipotesi alternative, diverse per struttura materiale e per elemento psicologico: la bancarotta documentale generale e quella specifica. La distinzione incide sulla prova richiesta e sulla qualificazione della condotta.
La bancarotta documentale generale ricorre quando le scritture contabili esistono e vengono esaminate, ma sono tenute in modo fraudolento: annotazioni false, omissioni mirate, registrazioni parziali o artificiose rendono impossibile ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari. L’accertamento si concentra sul contenuto dei libri e sulle modalità ingannatorie della compilazione. Per integrare il reato è sufficiente il dolo generico, cioè la volontà di tenere una contabilità tale da ostacolare la ricostruzione economica dell’impresa, senza provare un fine ulteriore di profitto o di danno.
Diversa è la bancarotta documentale specifica, che riguarda sottrazione, distruzione, occultamento, falsificazione o omessa tenuta, anche parziale, dei libri e delle altre scritture contabili. Qui il dato decisivo è la mancanza fisica o sostanziale della documentazione, non la sua compilazione decettiva. Per evitare una sovrapposizione con la bancarotta semplice documentale, la Cassazione ribadisce che occorre provare il dolo specifico: la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto oppure di recare pregiudizio ai creditori. La mera assenza dei libri non basta a fondare la responsabilità per la fattispecie più grave.
La pronuncia pesa anche sul piano processuale. In presenza di un’imputazione formulata in termini alternativi, il giudice non può limitarsi a richiamare l’impossibilità di ricostruire la contabilità. Deve individuare quale condotta sia stata provata e ricondurla a una delle due figure. Le ipotesi possono coesistere solo quando si riferiscono a condotte storicamente diverse, susseguitesi nel tempo e riconducibili a un’unica determinazione criminosa.
Il principio rafforza l’esigenza di una motivazione puntuale: le scritture contabili rinvenute impongono di verificare il carattere fraudolento delle annotazioni; la loro assenza richiede elementi ulteriori, fattuali o logici, dai quali desumere il fine di profitto o di danno ai creditori.





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