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Bancarotta fraudolenta, basta il pericolo concreto per i creditori



La bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di condotta e di pericolo concreto: non occorre dimostrare che i creditori siano insoddisfatti, ma basta che l’atto, valutato quando viene compiuto, risulti idoneo a ridurre la garanzia patrimoniale dell’impresa.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione, Sezione V penale, con la sentenza 1° giugno 2026, n. 20129, relativa all’articolo 216, comma 1, numero 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La pronuncia chiarisce che l’offesa penalmente rilevante non coincide con la perdita delle possibilità di soddisfacimento dei creditori. La fattispecie si perfeziona quando la distrazione, l’occultamento, la dissipazione o la sottrazione di beni espongono il patrimonio sociale in misura reale al rischio di una diminuzione della sua funzione di garanzia.

La verifica richiesta al giudice deve essere svolta secondo una valutazione ex ante, considerando il valore economico del bene, la consistenza del patrimonio, la situazione finanziaria dell’impresa e il contesto temporale dell’operazione. Non è sufficiente rilevare un distacco patrimoniale: occorre accertare che esso abbia una concreta capacità lesiva rispetto alle ragioni del ceto creditorio.

La Cassazione esclude che il reato richieda l’insufficienza del patrimonio residuo. Anche quando, dopo l’operazione, restino beni capaci di coprire i debiti, la condotta può conservare rilevanza penale se ha inciso sensibilmente sulla garanzia patrimoniale. Persino la sottrazione di un singolo cespite può integrare la bancarotta fraudolenta, purché il suo valore e le circostanze dell’operazione rivelino un concreto pericolo per i creditori.

Nel caso esaminato, i giudici hanno valorizzato uscite di denaro prive di giustificazione, bonifici verso società collegate, trasferimenti di beni senza corrispettivo e cessioni a valori inferiori a quelli di mercato. Le operazioni sono state considerate parte di una vicenda di depauperamento del patrimonio sociale, protratta sino a un’epoca prossima al fallimento.

Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo generico. Non servono né la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo specifico intento di danneggiare i creditori. È necessario che l’agente destini consapevolmente beni o risorse dell’impresa a finalità estranee alla garanzia delle obbligazioni sociali. La distanza temporale tra la distrazione e l’apertura della procedura non esclude il reato, quando la pericolosità della condotta permanga fino al fallimento.

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