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Esclusione illegittima dalla gara, la Pa risarcisce anche senza prova della colpa

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 15 minuti fa
  • Tempo di lettura: 1 min
Esclusione illegittima dalla gara, la Pa risarcisce anche senza prova della colpa

Il Tar Campania ribadisce la natura oggettiva della responsabilità risarcitoria nel settore degli appalti pubblici.


Nel contenzioso sugli appalti pubblici, il concorrente illegittimamente escluso può ottenere il risarcimento senza dover dimostrare la colpa dell’amministrazione. È il principio ribadito dal Tar Campania, Napoli, Sezione I, con la sentenza n. 5054/2026, che riconduce la responsabilità della stazione appaltante a un modello sostanzialmente oggettivo.


Il danneggiato resta però tenuto a provare gli altri elementi necessari: illegittimità del provvedimento, effettiva esistenza del danno e nesso causale tra condotta amministrativa e perdita subita. L’eliminazione dell’onere di provare dolo o colpa non comporta quindi un risarcimento automatico.


La vicenda esaminata riguardava l’esclusione dell’aggiudicatario per la mancanza di un requisito di qualificazione in capo a un’impresa consorziata indicata come esecutrice. Nel frattempo il contratto era stato affidato al secondo classificato e l’esecuzione delle prestazioni era proseguita, rendendo centrale la tutela per equivalente.


Il principio aumenta il rischio economico delle decisioni adottate dalle stazioni appaltanti. La verifica dei requisiti e la motivazione dei provvedimenti di esclusione assumono quindi un’importanza ancora maggiore: quando il ripristino in forma specifica non è più possibile, l’errore procedurale può trasformarsi in responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione, con conseguenze che incidono direttamente sulle risorse pubbliche.

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