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Reati ambientali, l’omesso avviso dell’accertamento tecnico non produce nullità assoluta

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    Luca Baj
  • 10 minuti fa
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Reati ambientali, l’omesso avviso dell’accertamento tecnico non produce nullità assoluta

La Corte d’Appello di Napoli qualifica il vizio come nullità a regime intermedio, sanabile se non contestata tempestivamente.


La Corte d’Appello di Napoli, Sezione VI penale, con sentenza n. 487 del 14 aprile 2026, ha affrontato gli effetti processuali dell’omesso avviso alla difesa in occasione di un accertamento tecnico non ripetibile effettuato ai sensi dell’articolo 360 del codice di procedura penale.


Secondo la Corte, la violazione non determina una nullità assoluta. Il vizio rientra invece tra le nullità di ordine generale a regime intermedio previste dall’articolo 178, comma 1, lettera c), c.p.p., con la conseguenza che deve essere eccepito nei termini stabiliti dal codice e può risultare sanato se la contestazione non viene formulata tempestivamente.


La questione assume particolare importanza nei procedimenti per reati ambientali, nei quali analisi di campioni, rilievi su suolo e acque e verifiche tecniche possono assumere carattere irripetibile. La partecipazione della difesa consente di nominare consulenti e verificare modalità di acquisizione e conservazione del materiale probatorio.


La decisione richiama quindi l’attenzione sulla necessità di distinguere la gravità della violazione dal suo regime processuale. L’omissione dell’avviso incide sul diritto di difesa, ma non comporta automaticamente l’inutilizzabilità definitiva dell’accertamento. Per il difensore diventa essenziale eccepire tempestivamente il vizio, perché il mancato rispetto dei termini può consolidare un atto originariamente viziato e renderlo utilizzabile nel giudizio.

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