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Giustizia e reputazione: il nuovo dovere di aggiornare le notizie


Le linee guida del Csm rafforzano la tutela delle persone coinvolte nelle indagini e impongono agli uffici giudiziari un riequilibrio dell’informazione

La delibera del Consiglio superiore della magistratura del 10 giugno 2026 aggiorna le regole sulla comunicazione degli uffici giudiziari e sposta il baricentro dalla sola presunzione di innocenza alla più ampia protezione della reputazione. Nell’ambiente digitale, infatti, la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati o dell’applicazione di una misura cautelare può restare accessibile per anni, mentre archiviazioni, revoche e proscioglimenti ricevono spesso minore visibilità.

Per ridurre questo squilibrio, il Csm introduce la comunicazione di aggiornamento, distinta sia dall’informazione iniziale sia dalla comunicazione reattiva, usata per correggere notizie inesatte o interpretazioni distorte. Quando una procura ha diffuso informazioni su indagini o provvedimenti a forte impatto reputazionale, indicando nominativamente le persone coinvolte, deve valutare la pubblicazione di successivi comunicati che rappresentino l’evoluzione del procedimento. L’aggiornamento deve essere tempestivo, visibile e proporzionato rispetto alla comunicazione originaria.

L’obbligo non coincide con la rettifica prevista dall’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, applicabile ai giornali. Per gli uffici giudiziari il fondamento deriva dalle linee guida, coordinate con la direttiva Ue 2016/343, con il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188 e con l’articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106. La delibera non introduce una specifica sanzione disciplinare per l’omesso aggiornamento, ma configura un dovere istituzionale di correttezza.

L’attivazione può avvenire su richiesta dell’interessato e, durante le indagini preliminari, anche d’ufficio. La ripubblicazione, tuttavia, può produrre un nuovo danno reputazionale: va quindi valutata l’utilità dell’intervento. Se la comunicazione iniziale non conteneva nomi, immagini o elementi idonei a identificare il soggetto, l’ufficio conserva uno spazio di valutazione e può motivare il diniego. Quando, invece, la persona era stata espressamente individuata, l’esigenza di riequilibrio informativo diventa più stringente.

La proporzionalità informativa non impone una perfetta identità tra i mezzi utilizzati. A una conferenza stampa può seguire un comunicato scritto completo e ben diffuso, senza obbligare la procura a organizzare un nuovo incontro con i giornalisti. Conta la capacità dell’aggiornamento di raggiungere il pubblico e correggere il quadro precedente, anche mediante il sito istituzionale.

Resta aperto il ruolo della polizia giudiziaria. L’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 106 del 2006 consente alle forze di polizia di fornire informazioni soltanto previa autorizzazione del procuratore della Repubblica e in presenza di specifiche ragioni di interesse pubblico. Se la notizia originaria proviene dalla polizia, appare coerente che sia lo stesso organo, nuovamente autorizzato, a diffondere la rettifica o l’aggiornamento, mantenendo distinto il piano delle responsabilità comunicative.

Verifica documentale e normativa effettuata sulle pagine 25-28 del file allegato e sui testi ufficiali del Csm, di Normattiva e dell’Unione europea.

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