Polizze RC, nulla la clausola che penalizza chi ammette la responsabilità
- Luca Baj

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La Corte di cassazione, Terza sezione civile, con la sentenza n. 23739 del 21 luglio 2026, ha dichiarato nulla la clausola di una polizza di responsabilità civile che subordinava l’operatività della garanzia al fatto che l’assicurato non ammettesse la propria responsabilità verso il terzo danneggiato. La decisione incide sui limiti dell’autonomia negoziale nel condizionare il comportamento dell’assicurato dopo il sinistro.
Secondo la Suprema Corte, una previsione di questo tipo pone l’assicurato davanti a un’alternativa incompatibile con i principi dell’ordinamento: negare una responsabilità effettivamente sussistente per conservare l’indennizzo oppure riconoscerla e perdere la copertura assicurativa. Il problema investe direttamente i doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione delle obbligazioni.
Il riferimento normativo è anzitutto agli articoli 1175 e 1375 del Codice civile, che impongono rispettivamente a debitore e creditore di comportarsi secondo correttezza e alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede. Per la Cassazione tali principi costituiscono un limite all’autonomia privata: non è ammissibile una clausola che, per evitare la perdita della garanzia, incentivi l’assicurato a negare fatti veri o a tacere circostanze rilevanti.
La clausola entra inoltre in conflitto con l’articolo 1914 del Codice civile, relativo all’obbligo di salvataggio. La disposizione impone all’assicurato di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Se il riconoscimento tempestivo di una responsabilità può limitare l’aggravamento delle conseguenze economiche del sinistro, una previsione che lo scoraggi rischia di produrre l’effetto opposto, esponendo l’assicurato anche al maturare di interessi moratori.
La Corte sottolinea poi che l’ammissione di responsabilità resa dall’assicurato non costituisce automaticamente prova piena contro l’assicuratore. La perdita dell’indennizzo verrebbe quindi collegata a una dichiarazione che non determina, di per sé, un corrispondente effetto probatorio vincolante per la compagnia. Ne deriva uno squilibrio difficilmente conciliabile con la funzione della garanzia assicurativa.
La pronuncia assume rilievo operativo nella redazione e nell’interpretazione delle polizze di responsabilità civile. Le clausole dirette a tutelare l’assicuratore da comportamenti avventati, collusivi o fraudolenti non possono tradursi in un obbligo generalizzato di negare la responsabilità. La tutela della compagnia deve essere perseguita con strumenti compatibili con la buona fede e con gli obblighi legali gravanti sulle parti.
Il principio affermato dalla Cassazione rafforza quindi il controllo sul contenuto delle condizioni di polizza: la copertura non può dipendere da una condotta dell’assicurato contraria a correttezza, buona fede e dovere di contenimento del danno. Le clausole di decadenza formulate in questi termini devono essere valutate alla luce della nullità riconosciuta dalla sentenza n. 23739/2026.




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