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Cessione del quinto, polizza nel tasso e prescrizione dall'ultima rata

25 set
Tempo di lettura: 2 min
Firma di un contratto di finanziamento

La Corte d'Appello di Brescia include i costi assicurativi nel TEG e fissa la decorrenza decennale a fine rapporto.

Nel finanziamento rimborsato con cessione del quinto dello stipendio, il costo della polizza collegata al credito entra nella verifica del tasso effettivo globale. La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 832 del 18 settembre 2026, affronta insieme il calcolo dell’usura e la decorrenza della prescrizione per chiedere la restituzione degli interessi pagati in base a clausole nulle.

La società finanziatrice aveva contestato la decisione di primo grado: sosteneva che i premi assicurativi non dovessero essere conteggiati nel tasso e invocava la prescrizione decennale per i versamenti più risalenti. La cliente, con impugnazione incidentale, chiedeva invece di non considerare prescritte le rate anteriori ai dieci anni dalla domanda.

Sul termine per la ripetizione dell’indebito, i giudici qualificano il finanziamento rateale come un’unica obbligazione restitutoria. Le rate sono modalità di pagamento del debito e non rapporti autonomi. Per l’azione fondata sulla nullità per usura delle clausole sugli interessi, i dieci anni decorrono quindi dalla scadenza dell’ultima rata o dall’estinzione del rapporto, secondo il principio richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.

Anche la spesa per la copertura assicurativa concorre al TEG se è funzionalmente collegata alla concessione del credito. La stipula della polizza insieme all’erogazione del prestito consente di presumere tale legame. La copertura dei rischi di morte o perdita dell’impiego tutela infatti la restituzione della somma finanziata.

La Corte richiama il criterio legale di inclusione degli oneri: le istruzioni tecniche e le rilevazioni dei tassi medi non possono escludere dal costo del singolo rapporto una voce rilevante per legge. Il premio può essere computato anche per contratti anteriori al 2010, pur se non figurava nei decreti di rilevazione del tasso medio.

Nel caso esaminato, il superamento della soglia ha comportato la nullità della clausola e la restituzione degli oneri indebitamente percepiti. L’appello della finanziatrice è stato respinto e quello della cliente accolto. In ogni controversia servono i costi, il collegamento della polizza, la soglia applicabile e la data di chiusura del rapporto.

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