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Bonifici SEPA dalla Svizzera: legittime le commissioni bancarie se previste dal contratto

7 minuti fa
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Con la decisione n. 5324 del 9 giugno 2026, il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha chiarito che i bonifici SEPA in euro provenienti dalla Svizzera possono essere soggetti a commissioni bancarie, anche mediante trattenute sull’importo accreditato, purché espressamente previste dalle condizioni contrattuali.

La controversia riguardava alcuni bonifici disposti da un conto corrente svizzero e accreditati presso una banca italiana, che aveva applicato commissioni decurtando le somme trasferite. I beneficiari avevano contestato tali addebiti, ritenendoli contrari al principio del full amount previsto dallo schema SEPA Credit Transfer (SCT).

Nel pronunciarsi sulla questione, l’ABF ha evidenziato che la Svizzera, pur aderendo al circuito SEPA, non fa parte dell’Unione europea né dello Spazio economico europeo. Pertanto, i trasferimenti da e verso il Paese elvetico beneficiano delle semplificazioni operative del sistema SEPA, ma non necessariamente delle stesse condizioni economiche applicabili ai bonifici nazionali.

Il Collegio ha inoltre richiamato l’articolo 18, comma 2, del d.lgs. n. 11/2010, che consente alla banca del beneficiario di trattenere commissioni sull’importo trasferito, qualora tale possibilità sia stata concordata contrattualmente. Nel caso esaminato, la documentazione bancaria prevedeva espressamente commissioni per i bonifici SEPA provenienti da Paesi esterni all’UE e allo SEE, inclusa la Svizzera.

Considerato l’impegno vincolante assunto dall’intermediario a riconoscere ai ricorrenti complessivamente 116,73 euro, di cui 96,73 euro per commissioni e spese contestate e 20 euro per le spese di ricorso, l’ABF ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere, respingendo le restanti richieste.

La decisione conferma dunque che l’appartenenza al circuito SEPA non garantisce automaticamente l’applicazione delle medesime condizioni economiche previste nell’Unione europea, rendendo determinanti le clausole contrattuali nella valutazione della legittimità delle commissioni bancarie.

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