Videoassemblea, il consenso deve precedere la convocazione
- piscitellidaniel
- 23 giu
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La riunione da remoto è possibile, ma l’amministratore non può trasformare unilateralmente la modalità di svolgimento dell’assemblea.
La videoassemblea condominiale è ormai uno strumento ammesso dall’ordinamento, ma la sua legittimità dipende dal rispetto di condizioni precise. L’articolo 66 disp. att. c.c., come modificato dalla normativa emergenziale poi stabilizzata, consente la partecipazione in videoconferenza anche se il regolamento non lo prevede espressamente, purché vi sia il previo consenso della maggioranza dei condomini.
La parola “previo” è centrale. Il consenso non può essere raccolto dopo la convocazione né desunto dalla mera partecipazione di alcuni condomini alla piattaforma telematica. Prima di inviare l’avviso, l’amministratore deve acquisire l’assenso richiesto o verificare l’esistenza di una clausola regolamentare che consenta stabilmente tale modalità. In mancanza, l’assemblea rischia di essere esposta a impugnazione, perché la scelta dello strumento di partecipazione incide direttamente sulla possibilità concreta di intervenire, discutere e votare.
L’avviso deve inoltre indicare le modalità tecniche di collegamento, la piattaforma utilizzata, l’orario, l’ordine del giorno e ogni informazione necessaria a identificare i partecipanti. Il problema non è soltanto tecnologico, ma giuridico: una riunione digitale non può comprimere il contraddittorio assembleare né rendere più difficile l’esercizio del voto.
La disciplina tutela soprattutto i condomini meno attrezzati sul piano informatico e impedisce che la videoconferenza diventi uno strumento selettivo. La validità della delibera dipende quindi da una sequenza corretta: consenso preventivo, convocazione completa, accesso effettivo alla riunione, verbalizzazione regolare e trasmissione del verbale con le stesse formalità previste per la convocazione.





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