Transazione fiscale, la risoluzione non riattiva la responsabilità del cessionario
- Luca Baj

- 1 giorno fa
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La risoluzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti non fa rivivere la responsabilità solidale del cessionario d’azienda che ne era stato esonerato. È il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a consulenza giuridica n. 9/2026, con riferimento alla disciplina dell’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
In via generale, chi acquista un’azienda può rispondere in solido con il cedente per imposte e sanzioni riferibili all’anno della cessione e ai due precedenti, entro i limiti previsti dalla norma. Il comma 5-bis dell’articolo 14 esclude però questa responsabilità quando il trasferimento avviene nell’ambito di specifiche procedure e strumenti di regolazione della crisi, tra cui gli accordi di ristrutturazione.
Il dubbio riguardava il caso in cui l’accordo venga successivamente risolto per inadempimento del debitore cedente. Secondo l’Agenzia, l’esonero maturato in capo al cessionario ha carattere definitivo e non viene meno retroattivamente per effetto della successiva risoluzione dell’accordo. La tutela è collegata alle condizioni esistenti al momento del trasferimento e alla funzione dell’operazione nel percorso di risanamento.
La soluzione assume rilievo nelle operazioni di acquisizione di aziende in crisi. Se la responsabilità potesse riemergere dopo anni per fatti imputabili al cedente, il rischio fiscale del compratore resterebbe indeterminato e potrebbe compromettere la stabilità delle operazioni di salvataggio.
Resta comunque essenziale verificare che il trasferimento rientri effettivamente nell’ambito applicativo della norma e che non ricorrano ipotesi fraudolente o elusive. L’esclusione della responsabilità solidale non costituisce infatti una sanatoria generalizzata, ma una protezione specifica riconosciuta alle cessioni realizzate nel quadro degli strumenti di regolazione della crisi previsti dall’ordinamento. È decisivo per la stabilità.





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