Contributi INPS, le scadenze cambiano secondo gestione e categoria
- Luca Baj

- 1 giorno fa
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Il versamento dei
contributi previdenziali INPS
non segue un calendario unico. Termini, base imponibile e strumenti di pagamento dipendono dalla gestione interessata e dalla posizione del contribuente. Per i datori di lavoro con dipendenti, la regola generale prevede il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza, mediante modello F24 e sulla base dei dati trasmessi attraverso il flusso Uniemens.
Il datore di lavoro è responsabile del versamento complessivo, compresa la quota posta a carico del lavoratore, sulla quale può esercitare la rivalsa attraverso la trattenuta in busta paga. L’obbligo contributivo segue il principio di competenza: i contributi maturano con la prestazione lavorativa e devono essere assolti anche quando la retribuzione non sia stata materialmente corrisposta entro il termine ordinario.
Regole differenti operano per artigiani e commercianti. Il
contributo minimo obbligatorio per il 2026
è distribuito in quattro rate, con scadenze fissate al 18 maggio, 20 agosto e 17 novembre 2026 e al 16 febbraio 2027. La contribuzione dovuta sulla parte di reddito eccedente il minimale è versata attraverso saldo e acconti collegati alla dichiarazione dei redditi. Il calcolo richiede la compilazione del quadro RR e l’impiego delle causali contributive previste per ciascuna gestione.
Per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, la
circolare INPS n. 67 del 18 giugno 2026
ha stabilito quattro rate: 16 luglio, 16 settembre e 16 novembre 2026, oltre al 18 gennaio 2027. Gli importi comprendono contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti, maternità e, quando dovuta, copertura INAIL.
La diversa articolazione impone di verificare la propria posizione nel cassetto previdenziale e di non applicare automaticamente termini riferiti ad altre categorie. Errori nella causale, nel periodo di competenza o nell’importo possono determinare richieste di regolarizzazione e sanzioni civili.
Rateazione, maggiorazioni e sospensioni eccezionali
sono ammesse soltanto nei casi e con le modalità espressamente previste, senza estensioni analogiche a contribuenti privi dei relativi requisiti.





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