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Sequestro preventivo, la rateizzazione non basta senza periculum

Nei reati tributari il mancato pagamento delle rate non consente automatismi: il giudice deve motivare il rischio concreto di dispersione dei beni.


Il rapporto tra rateizzazione del debito fiscale e sequestro preventivo finalizzato alla confisca resta uno dei nodi più sensibili del diritto penale tributario. L’articolo 12-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nella versione modificata dalla riforma del sistema sanzionatorio tributario, valorizza il pagamento del debito, ma non elimina in assoluto il potere cautelare del giudice. La misura patrimoniale richiede un controllo concreto sul rischio che i beni aggredibili vengano dispersi.


La giurisprudenza recente mostra una linea non meramente automatica. La Corte di cassazione, sezione III penale, con sentenza 18 marzo 2026, n. 10297, ha affermato che la confisca per equivalente non può essere eseguita quando il contribuente stia regolarmente adempiendo un piano di rateizzazione del debito tributario, salvo il venir meno della regolarità dei pagamenti.


Diverso è il caso in cui il contribuente non rispetti il piano. Anche qui, però, il mancato pagamento non è sufficiente da solo a fondare il vincolo reale. Occorre spiegare perché l’inadempimento riveli un pericolo attuale per la garanzia patrimoniale. Il sequestro non può ridursi a sanzione anticipata, né trasformarsi in duplicazione del credito erariale già oggetto di procedura di recupero.


Il principio è rilevante per la difesa e per l’accusa. La prima deve documentare la regolarità dei versamenti, la consistenza del piano e l’assenza di condotte distrattive. La seconda deve indicare elementi specifici da cui desumere il rischio di sottrazione dei beni alla futura confisca. La motivazione diventa quindi il punto decisivo: non basta richiamare il debito, ma occorre accertare il periculum in mora in modo autonomo, concreto e proporzionato.

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