
Cessione di crediti in blocco, la prova resta decisiva per il cessionario

Nelle cessioni ex art. 58 TUB, l’avviso in Gazzetta non basta sempre: decisiva la prova del credito trasferito.
La cessione in blocco dei crediti continua a concentrare il contenzioso sul punto decisivo della legittimazione del cessionario. La regola di fondo è che chi agisce come successore del creditore originario deve dimostrare che il credito azionato rientra effettivamente nella massa trasferita, soprattutto quando il debitore formula una contestazione specifica.
L’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) consente la cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco e prevede forme di pubblicità sostitutive della notificazione individuale. La pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, tuttavia, non risolve automaticamente ogni questione probatoria. La Cassazione ha più volte distinto l’efficacia dell’avviso verso il debitore dalla prova dell’esistenza e del contenuto dell’operazione traslativa.
Quando l’avviso descrive le categorie cedute con criteri sufficientemente precisi, può costituire prova dell’inclusione del singolo credito. Se invece la contestazione investe la stessa esistenza del contratto di cessione, o i criteri pubblicati non consentono di identificare con certezza il rapporto, il cessionario deve produrre il contratto, gli allegati o altra documentazione idonea. In questa linea si collocano, tra le altre, le pronunce della Cassazione civile n. 17944 del 22 giugno 2023 e n. 5478 del 29 febbraio 2024.
Per banche, servicer e veicoli di cartolarizzazione il profilo operativo è rilevante: la catena documentale della titolarità deve essere ricostruibile in giudizio e coerente con l’avviso pubblicato. Per il debitore, una contestazione generica non è sufficiente a trasformare automaticamente l’avviso in prova inidonea; occorre invece mettere in discussione in modo puntuale il collegamento tra il proprio rapporto e il perimetro della cessione. La verifica resta affidata al giudice sulla base dell’intero compendio documentale.






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