Reati contro la Pa, la Consulta cancella la riparazione pecuniaria automatica

La sentenza n. 108/2026 elimina l’articolo 322-quater: decisivi proporzionalità e valutazione del caso concreto.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 108 depositata il 18 giugno 2026, ha dichiarato illegittimo l’articolo 322-quater del codice penale. La disposizione imponeva, per determinati reati contro la pubblica amministrazione, una riparazione pecuniaria aggiuntiva rispetto alla confisca e al risarcimento. La decisione colpisce il testo introdotto dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, e quello modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3. Dal 2019 la misura riguardava anche il privato corruttore ed era commisurata al prezzo o profitto del reato.
Il giudizio nasce dalla condanna di un militare della Guardia di finanza per avere ricevuto 5.000 euro in relazione a una verifica fiscale. Alla confisca di tale importo si aggiungeva una riparazione di altri 5.000 euro. Il meccanismo produceva un raddoppio dell’esborso patrimoniale, senza assorbire le ulteriori pretese risarcitorie dell’amministrazione.
La Consulta riconosce alla riparazione una natura sostanzialmente punitiva. Era disposta d’ufficio dal giudice penale, prescindeva dalla domanda del danneggiato e veniva quantificata attraverso un rigido parametro legale non necessariamente corrispondente al danno. La sua funzione eccedeva quindi la restituzione dell’arricchimento illecito: imponeva un sacrificio ulteriore, soggetto alle garanzie proprie delle sanzioni punitive.
Il vizio decisivo riguarda la proporzionalità, tutelata dall’articolo 3 della Costituzione e dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La pluralità delle conseguenze patrimoniali non determina, da sola, l’illegittimità. È l’automatismo a impedire al giudice di considerare gravità del fatto, colpevolezza, contributo del singolo concorrente e condizioni economiche dell’interessato. Una sanzione pecuniaria deve consentire una valutazione individuale anche della reale capacità di pagamento.
Sul diverso terreno della confisca, le Sezioni unite penali della Cassazione, sentenza n. 13783, depositata l’8 aprile 2025, hanno escluso la solidarietà passiva tra concorrenti: la misura è limitata al profitto concretamente conseguito dal singolo. Se manca l’individuazione delle quote di arricchimento, opera la ripartizione in parti uguali.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, sentenza 28 maggio 2026, Petrignani e altri contro Italia, sui ricorsi nn. 26187/14, 24511/21 e 31161/22, ha censurato confische dell’intero profitto a carico di singoli concorrenti. La tutela della proprietà è risultata violata per tutti i ricorrenti; l’articolo 7 della Convenzione, sulla prevedibilità della sanzione, soltanto per Curci.
La pronuncia costituzionale elimina anche l’articolo 165, quarto comma, del codice penale, che subordinava la sospensione condizionale della pena al pagamento della riparazione. Nei giudizi pendenti la misura non può più essere applicata e quella già disposta deve essere eliminata. Restano autonomi la confisca e gli obblighi risarcitori, da valutare secondo i rispettivi presupposti.
























Commenti