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Contratti firmati a domicilio: l’offerta anticipata non esclude il recesso

2 ore fa
Tempo di lettura: 2 min
Accordo tra un professionista e una consumatrice

La Corte di giustizia chiarisce quando l’accettazione fuori sede attiva le tutele europee del consumatore.


La preventiva trasmissione di un’offerta scritta non impedisce di qualificare l’accordo come contratto negoziato fuori dei locali commerciali quando il consumatore lo accetta, alla presenza del professionista, in un luogo diverso dai locali di quest’ultimo. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea, Quinta Sezione, con la sentenza 24 settembre 2026, causa C-381/25, Gexx aeroSol, interpretando l’articolo 2, punto 8, lettera a), della direttiva 2011/83/UE del 25 ottobre 2011.


La controversia nasceva dalla fornitura e installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo. Due consumatori avevano ricevuto un’offerta e l’avevano successivamente firmata nella propria abitazione, davanti a un rappresentante della società. Dopo il pagamento di un acconto di 6.479,31 euro e un’esecuzione parziale della prestazione, avevano comunicato il recesso, chiedendo la restituzione della somma. Il giudice tedesco aveva rilevato l’omessa informazione sul diritto di ripensamento, ma dubitava della qualificazione del contratto.


Per i giudici europei, la conclusione del contratto costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare uniformemente. La disposizione richiede che l’accordo si perfezioni con la presenza fisica e simultanea delle parti fuori dai locali commerciali. Non impone che anche l’offerta sia stata formulata nelle medesime circostanze, né che l’intera trattativa si sia svolta in quel luogo. Assume rilievo l’accettazione con cui il consumatore aderisce alla proposta già ricevuta.


La conoscenza anticipata delle condizioni contrattuali non elimina la protezione. Il considerando 21 della direttiva individua, accanto all’elemento sorpresa, il rischio di pressione psicologica legato all’incontro con il venditore fuori sede. Tale rischio può permanere anche quando il consumatore abbia avuto tempo per esaminare l’offerta o abbia richiesto la visita. La tutela opera sulla base delle circostanze della stipulazione, senza dipendere dalla prova di una pressione concretamente esercitata.


La sentenza definisce il regime applicabile al rapporto; al giudice nazionale compete decidere la domanda di restituzione dell’acconto. Per le imprese, la raccolta della firma a domicilio impone di rispettare gli obblighi informativi e le formalità dei contratti fuori sede, anche quando il cliente abbia già ricevuto un preventivo dettagliato e abbia potuto valutarne il contenuto.


Nell’ordinamento italiano, gli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, regolano questi contratti. L’articolo 52 riconosce, salve le eccezioni previste dalla legge, quattordici giorni per recedere senza motivazione. Il termine sale a trenta giorni per i contratti conclusi durante visite domiciliari non richieste o escursioni promozionali organizzate dal professionista. L’articolo 53 stabilisce che, se manca l’informazione sul recesso, il relativo periodo termina dodici mesi dopo la scadenza di quello iniziale.

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