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PEC per l’assemblea, conta la prova della consegna

La convocazione è valida anche verso un indirizzo non presente nei pubblici elenchi se l’invio è riferibile al destinatario e documentato.


La convocazione dell’assemblea condominiale richiede forme idonee a garantire il diritto di partecipazione del singolo condòmino. Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 220/2012, l’avviso deve essere trasmesso con modalità formalmente affidabili, tra cui la PEC, la raccomandata, il fax o la consegna a mano. La questione più delicata riguarda l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici elenchi.


La validità dell’invio non dipende in modo automatico dall’iscrizione dell’indirizzo in un registro pubblico. Ciò che rileva, sul piano condominiale, è la prova che quell’indirizzo sia riferibile al destinatario e che il messaggio sia stato effettivamente trasmesso e consegnato. Le ricevute di accettazione e consegna assumono quindi valore centrale. Se il condòmino ha comunicato quell’indirizzo, lo ha utilizzato nei rapporti con l’amministratore o ne ha comunque consentito l’impiego, la mancata presenza nei pubblici elenchi non basta a rendere invalida la convocazione.


Resta fermo che l’amministratore deve agire con prudenza documentale. È opportuno acquisire gli indirizzi nel registro anagrafe condominiale, conservare le ricevute PEC, evitare indirizzi incerti e verificare eventuali aggiornamenti comunicati dai proprietari. La convocazione omessa o non provata può esporre la delibera ad annullabilità, perché incide sul diritto individuale di intervenire e votare. La PEC è quindi uno strumento forte, ma solo se inserito in una gestione ordinata della prova di comunicazione.

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