L’EBA consulta il mercato sulle nuove regole per il calcolo del rischio dei prestiti specializzati.
- piscitellidaniel
- 7 mag
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L'Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione pubblica sulle modifiche proposte ai suoi Standard tecnici di regolamentazione (RTS), definiti in un Regolamento delegato, sull'assegnazione dei coefficienti di ponderazione del rischio alle esposizioni di prestito specializzate nell'ambito del Metodo dei criteri di allocazione di vigilanza (SSCA). Lo scopo delle modifiche è aggiornare gli RTS alla luce dei cambiamenti introdotti dal Regolamento rivisto sui requisiti patrimoniali (CRR 3) e migliorare la sensibilità al rischio, la chiarezza e l'applicabilità del quadro normativo. Nel complesso, gli RTS mirano a garantire un trattamento prudenziale coerente e rigoroso delle esposizioni di prestito specializzate nell'ambito dell'SSCA in tutta l'UE, a supporto di una sana gestione del rischio e della stabilità finanziaria. La consultazione si concluderà il 7 agosto 2026.
Con le modifiche proposte, gli RTS sono allineati alle definizioni e alla terminologia introdotte dal CRR3. Inoltre, vengono rimossi alcuni vincoli presenti nell'attuale metodologia degli RTS per consentire una migliore rappresentazione del rischio, e vengono introdotti diversi chiarimenti ai criteri di valutazione al fine di semplificarne l'applicazione.
Processo di consultazione
È possibile inviare le proprie osservazioni alla presente consultazione all'EBA cliccando sul pulsante "Invia i tuoi commenti" presente nella pagina dedicata alla consultazione. Si prega di notare che il termine ultimo per l'invio dei commenti è il 7 agosto 2026.
L'udienza pubblica si terrà in videoconferenza il 27 maggio 2026 dalle 10:00 alle 11:00 CEST. Si prega di registrarsi qui entro il 22 maggio 2026, ore 10:00 CEST.
Fondamenti e contesto giuridico
L'EBA ha elaborato il presente progetto di norme tecniche di regolamentazione modificative ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013, che impone all'Autorità di specificare in che modo gli enti devono tenere conto dei fattori di cui all'articolo 153, paragrafo 5, nell'assegnazione dei coefficienti di ponderazione del rischio alle esposizioni di prestito specializzate secondo l'approccio dei criteri di assegnazione di vigilanza. Tale obbligo esisteva già ai sensi del CRR2 ed è stato rinnovato dal CRR3.
7 maggio 2026
Fonte: eba.europa.eu





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