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L'EBA classifica USDC come il primo token di moneta elettronica significativo nell'Unione Europea

4 giorni fa
Tempo di lettura: 2 min

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha classificato USDC, emesso da Circle Internet Financial Europe SAS, come token di moneta elettronica (EMT) significativo ai sensi del Regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCA), a seguito della valutazione dei criteri stabiliti dal Regolamento stesso. Attualmente, nell'Unione Europea sono stati notificati 45 EMT ai sensi del MiCA, e USDC è il primo ad essere classificato come significativo.  


A partire dal 12 novembre 2026, USDC sarà soggetta alla doppia vigilanza prevista dal MiCA per le EMT significative. Ciò significa che le responsabilità di vigilanza diretta in materia di fondi propri, riserve patrimoniali, requisiti di liquidità e piani di risanamento e rimborso saranno trasferite dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) all'EBA. L'ACPR continuerà ad essere responsabile della vigilanza in ambiti quali la governance, i titoli ammissibili, la valutazione di idoneità e adeguatezza, l'esternalizzazione e i conflitti di interesse. L'EBA e l'ACPR collaboreranno strettamente per garantire una transizione agevole e un'efficace cooperazione in materia di vigilanza. 


USDC è emesso nell'Unione Europea da Circle Internet Financial Europe SAS e negli Stati Uniti da Circle Internet Financial, LLC. A supporto della sua attività di supervisione sulle attività transfrontaliere relative alle stablecoin, l'EBA ha firmato un Memorandum d'intesa con il Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York, che faciliterà la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le due autorità. 


Base giuridica 

L'EBA è responsabile della classificazione degli ART e degli EMT come significativi (articoli 43 e 56 del MiCA). Valuta annualmente se i token debbano essere considerati significativi o se continuino a soddisfare i criteri applicabili. Il Regolamento delegato (UE) 2024/1506 della Commissione specifica gli indicatori da utilizzare per tale valutazione di significatività (cfr. anche la Decisione EBA/DC/558 dell'EBA ). Gli emittenti di ART significativi sono soggetti alla vigilanza dell'EBA, mentre gli emittenti di EMT significativi sono soggetti alla doppia vigilanza dell'EBA e della competente autorità nazionale (articolo 117 del MiCA). L'EBA esercita i propri poteri in stretta collaborazione con le altre autorità competenti (articoli 117(5) e 128 del MiCA) e con i collegi di vigilanza istituiti (articolo 119 del MiCA). 


14 ottobre 2026




Fonte: eba.europa.eu

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