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Detrazione Iva, il correttivo riapre un orizzonte fino al secondo anno successivo

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    Luca Baj
  • 1 giorno fa
  • Tempo di lettura: 2 min
Detrazione Iva, il correttivo riapre un orizzonte fino al secondo anno successivo

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 amplia in modo significativo i termini per esercitare il diritto alla detrazione Iva. L’articolo 12 modifica gli articoli 19 e 25 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, riportando il sistema verso un orizzonte temporale più ampio rispetto alla disciplina introdotta nel 2017.


Il nuovo articolo 19 stabilisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Parallelamente, l’articolo 25 consente l’annotazione delle fatture entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento.


La modifica ha effetti pratici importanti per le fatture ricevute in ritardo e per quelle “a cavallo d’anno”. L’eliminazione del riferimento al “medesimo anno” consente, in presenza delle condizioni richieste, di imputare la detrazione all’anno in cui il diritto è sorto anche se la fattura è ricevuta nell’anno successivo, purché il documento pervenga entro il termine della relativa dichiarazione annuale e venga correttamente registrato.


Resta però un limite operativo: l’articolo 1 del Dpr 23 marzo 1998, n. 100 non è stato modificato. La fattura relativa a un’operazione di dicembre ma ricevuta a gennaio non può quindi essere fatta confluire nella liquidazione periodica di dicembre; il recupero riferito all’anno precedente può avvenire in dichiarazione annuale, nel rispetto delle regole di registrazione.


Dal 1° gennaio 2027 le stesse logiche confluiranno negli articoli 56 e 88 del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, Testo unico Iva. Rimane invece da valutare con cautela il regime delle annualità precedenti, perché il correttivo non contiene una disciplina transitoria espressa sulla possibile applicazione retroattiva dei nuovi termini. La novità richiede quindi l’aggiornamento delle procedure contabili e dei controlli interni sulle fatture ricevute.

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