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Coeredi in condominio, la natura del debito decide tra quota e solidarietà

La successione non elimina gli obblighi condominiali, ma impone di distinguere tra debiti ereditari e obbligazioni sorte dopo l’acquisto della comproprietà.


Quando un immobile in condominio cade in successione, gli eredi subentrano in una situazione complessa, nella quale la titolarità del bene si intreccia con gli obblighi verso l’ente di gestione. La domanda decisiva è se i coeredi siano tenuti in via parziaria, ciascuno per la propria quota, oppure solidalmente, con possibilità per il condominio di chiedere l’intero a uno soltanto.


La risposta dipende dalla natura del debito. Per le obbligazioni già esistenti in capo al defunto, l’articolo 752 c.c. prevede la ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi in proporzione delle rispettive quote, salvo diversa volontà testamentaria o diversa disciplina. In tale prospettiva, il debito maturato prima dell’apertura della successione tende a seguire la logica parziaria propria della comunione ereditaria.


Diverso è il caso delle spese sorte dopo il subentro degli eredi nella comproprietà dell’unità immobiliare. In questa fase non rileva più soltanto la qualità di eredi, ma quella di comproprietari condomini. Le obbligazioni deliberate per la gestione e conservazione delle parti comuni possono quindi assumere una diversa qualificazione, specie nei rapporti con il condominio e con i terzi creditori.


L’amministratore deve agire con attenzione, distinguendo il periodo di maturazione della spesa, il titolo dell’obbligazione e i soggetti effettivamente tenuti al pagamento. Per gli eredi, la gestione della posizione condominiale richiede una verifica preventiva dei rendiconti, dei riparti approvati, dei decreti ingiuntivi eventualmente notificati e delle delibere successive alla successione. La corretta qualificazione del debito evita contestazioni, duplicazioni di richiesta e azioni recuperatorie fondate su presupposti non omogenei.

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