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Bonifica dell’amianto, documentazione e sicurezza precedono l’apertura del cantiere

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 1 giorno fa
  • Tempo di lettura: 2 min

Piano di lavoro, POS e procedure speciali delimitano gli obblighi dell’impresa incaricata della rimozione dei materiali contenenti amianto


La bonifica di manufatti contenenti amianto non è una normale attività di manutenzione. L’impresa incaricata deve operare all’interno di un sistema documentale e prevenzionistico specifico, destinato a proteggere lavoratori, occupanti dell’edificio e ambiente dalla dispersione di fibre. Nei condomìni il tema ricorre soprattutto per coperture, tubazioni e vecchie canne fumarie in cemento-amianto.


Il riferimento centrale è il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che dedica agli interventi sull’amianto gli articoli 246 e seguenti. Prima di lavori di demolizione o rimozione di amianto o di materiali che lo contengono, il datore di lavoro dell’impresa deve predisporre il piano di lavoro previsto dall’articolo 256. Il documento deve descrivere le misure necessarie per garantire sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e protezione dell’ambiente esterno.


Il piano è trasmesso all’organo di vigilanza almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, salvo i casi di urgenza espressamente disciplinati. Deve indicare, tra l’altro, natura e durata prevedibile dell’intervento, luogo, tecniche utilizzate, caratteristiche delle attrezzature, misure di protezione e decontaminazione, procedure per raccolta e smaltimento dei materiali e modalità di verifica dell’assenza di rischi al termine delle operazioni.


Accanto al piano di lavoro opera il Piano operativo di sicurezza, previsto dall’articolo 89 del Dlgs n. 81/2008 per l’impresa esecutrice nel singolo cantiere, con i contenuti minimi dell’allegato XV. Nei cantieri nei quali ricorrono i presupposti di legge, tali documenti si coordinano inoltre con il Piano di sicurezza e coordinamento e con l’attività del coordinatore per l’esecuzione.


La presenza di amianto impone anche il rispetto della legge 27 marzo 1992 n. 257, del D.M. Sanità 6 settembre 1994 e della disciplina ambientale applicabile ai rifiuti contenenti amianto. L’amministratore che affida una bonifica deve quindi verificare qualificazione dell’impresa, correttezza dell’incarico e disponibilità della documentazione obbligatoria, evitando interventi improvvisati che possano trasformare una manutenzione in una fonte di esposizione e responsabilità.

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