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Revisore condominiale, l’informativa privacy precede l’incarico

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 6 minuti fa
  • Tempo di lettura: 1 min
Revisore condominiale, l’informativa privacy precede l’incarico

Chi riceve documentazione contabile direttamente da un condòmino può trattare dati riferiti a terzi e deve chiarire preventivamente ruolo, finalità e modalità del trattamento.


La revisione dei conti condominiali comporta l’accesso a rendiconti, estratti bancari, fatture, registri e corrispondenza. Questi documenti possono contenere dati personali di proprietari, inquilini, dipendenti e fornitori, anche quando il professionista riceve l’incarico da un solo condòmino.


Il revisore deve individuare il proprio ruolo ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Se opera per conto del condominio secondo istruzioni documentate, può essere designato responsabile del trattamento mediante l’atto previsto dall’articolo 28.


Quando i dati non sono raccolti direttamente presso gli interessati, trova applicazione l’articolo 14 del Gdpr. L’informativa deve indicare titolare, finalità, base giuridica, categorie di dati, destinatari, conservazione, diritti e provenienza delle informazioni.


L’incarico non autorizza una raccolta indiscriminata. Devono essere rispettati minimizzazione, pertinenza, limitazione della conservazione e sicurezza. L’informativa è il primo presidio di trasparenza di un’attività che coinvolge soggetti estranei al rapporto con il revisore.

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