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Casa assegnata al coniuge: il consuntivo resta al proprietario

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 5 minuti fa
  • Tempo di lettura: 1 min
Casa assegnata al coniuge: il consuntivo resta al proprietario

L’assegnatario non proprietario gode dell’immobile, ma non acquista per questo la posizione di condòmino né il diritto di deliberare sul rendiconto.


Quando la casa familiare viene assegnata a un coniuge non proprietario, l’amministratore deve continuare a convocare il titolare dell’immobile per l’approvazione del consuntivo. L’assegnazione attribuisce un diritto personale di godimento sui generis, ma non trasferisce la proprietà né la partecipazione al condominio.


La Corte di cassazione, con ordinanza n. 16613 del 2022, ha confermato che il coniuge assegnatario non diviene direttamente obbligato verso il condominio per i contributi. Il debitore resta il proprietario, al quale l’amministratore deve rivolgere richieste di pagamento.


Per l’approvazione del rendiconto, la convocazione deve essere indirizzata al proprietario. La mancata convocazione dell’avente diritto può rendere la decisione annullabile nei termini stabiliti dall’articolo 1137 del Codice civile.


Il rapporto interno tra i coniugi segue un piano diverso e può regolare chi sostenga materialmente determinati costi. Godimento dell’abitazione e titolarità della posizione condominiale restano tuttavia separati.

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